Sportello Unico per l'Edilizia

Abusi edilizi: l’attuale gestore non responsabile non può ricevere l’ordine di demolizione

Per il Consiglio di Stato, il mero possessore o gestore di un bene immobile altrui, interessato da opere edilizie abusive, non può essere destinatario dell'ingiunzione di demolizione, quando non sia accertato che l'abuso sia a lui ascrivibile

Data:
9 Novembre 2023

Cosa succede in caso di responsabilità dell’abuso edilizio non coincidente con l’attuale ‘gestore’ dell’immobile sul quale sono stati posti in essere gli illeciti? Il comune può comunque ingiungere la demolizione all’attuale gestore?

A queste domande risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 9014/2023 dello scorso 16 ottobre, che si è espresso sul caso della contestazione, da parte di un comune, di alcuni lavori edilizi ‘abusivi’ (modifica alla distribuzione interna, mediante demolizione e ricostruzione di tramezzature, con conseguente diverso utilizzo dei singoli ambienti; chiusura e apertura di nuovi vani porta, sia nelle tramezzature che nella struttura portante in murature; ecc) all’interno di una struttura adibita a rifugio, di proprietà dell’Ente provinciale del Turismo ma gestita da un privato.

All’attuale gestore della struttura è stata quindi ingiunta la demolizione delle opere contestate. Egli l’ha quindi impugnata con ricorso al TAR Molise, di fronte al quale ha sostenuto di aver, in sostanza, eseguito, sull’immobile, unicamente interventi di miglioramento, igienico-sanitario e di sicurezza (impermeabilizzazione del tetto, adeguamento degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, pavimentazione del locale cucina e ristorazione) non incidenti sulla sagoma, sulla superficie o sul volume. Per tali interventi, quindi, non erano necessari permessi edilizi.

Il TAR ha respinto il ricorso e si è arrivati sino a Palazzo Spada, che invece ha ribaltato la decisione.

Il gestore del bene non è responsabile degli abusi precedenti

Secondo i ricorrenti (eredi del gestore poi defunto), il TAR avrebbe sbagliato nel ritenere che gli interventi posti da lui in essere (tutti eseguibili senza necessità di titolo abilitativo) avessero comportato un cambio di destinazione d’uso (da rifugio ad albergo) in assenza di permesso di costruire e che sarebbe gravato su costui l’onere di dimostrare che non fossero a lui addebitabili gli abusi contestati.

Difatti, le opere a cui l’ordinanza si riferisce non sarebbero state poste in essere dall’attuale gestore, ma dai precedenti.

In ogni caso, le opere a cui fa riferimento la gravata ordinanza sarebbero sanzionabili solo con una pena pecuniaria.

Palazzo Spada osserva subito, a beneficio dell’attuale gestore, come il mero possessore o gestore di un bene immobile altrui, interessato da opere edilizie abusive, non può essere destinatario dell’ingiunzione di demolizione, quando non sia accertato che l’abuso sia a lui ascrivibile (Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/2023, n. 5707).

L’utilizzo dell’opera edilizia abusiva

Indicazioni interessanti sono anche quelle successive, e cioè:

  • la mera utilizzazione di un’opera edilizia abusiva non costituisce in sé illecito punibileanche se vi sia consapevolezza della natura abusiva dell’opera;
  • il mero gestore di un bene, di regola, non ha titolo per disporne, mentre il fatto di indirizzare l’ingiunzione di demolizione al mero possessore o detentore, sul mero presupposto che ha la disponibilità materiale dell’immobile su cui insistono gli abusi e che perciò ne trae vantaggio, significa, in pratica, rendere l’utilizzatore responsabile per un fatto a lui non ascrivibile.

Ingiunzione a demolire: cosa ‘dice’ il Testo Unico Edilizia?

L’art. 31 comma 1 del dpr 380/2001 stabilisce che l’ingiunzione di demolizione va indirizzata al proprietario o al responsabile.

In tal senso, la giurisprudenza si è recentemente pronunciata ritenendo che ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001, “la demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso” e che “il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può considerarsi sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e, conseguentemente, la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l’utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva ed alla relativa proprietà” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20/6/2022, n. 5031).

Tra l’altro, aggiunge Palazzo Spada, l’art. 31 comma 4-bis del dpr 380/2001 prevede che sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria al destinatario dell’ingiunzione di demolizione che non abbia ottemperato: pertanto la censura è di interesse anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata legittimamente adottata nei confronti di altro destinatario.

Erroneamente, pertanto, il TAR ha addossato all’attuale gestore l’onere di provare di non essere lui l’autore dell’illecito, incombendo, invece, sull’amministrazione il dovere di accertare che l’illecito fosse al medesimo imputabile.

Ultimo aggiornamento

9 Novembre 2023, 20:09