Sportello Unico per l'Edilizia

Tettoia in edilizia libera: i requisiti

Tar Campania: una tettoia di modeste dimensioni, che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura e non trasforma neppure in parte l'edificio cui è annessa, non necessita del permesso di costruire in quanto non configura una ristrutturazione edilizia

Data:
13 Novembre 2023

Per una struttura aperta su tre lati insistente su una superficie di circa 15 metri quadri (con copertura pendente ed altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,00), può non essere necessario il previo rilascio del permesso di costruire.

Lo si evince dalla sentenza 6151/2023 dell’8 novembre del TAR Campania, che ha accolto il ricorso del privato contro l’ordinanza comunale di demolizione per l’opera sopracitata, in base all’assunto che rientrasse tra gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tettoia, pergotenda, pergolato: non sono tutti uguali…

La questione oggetto della sentenza riguarda la qualificazione legale della struttura come “intervento di ristrutturazione edilizia“.

Il TAR evidenzia che le disposizioni normative di riferimento, che vanno interpretate, per quanto possibile, secondo il loro tenore letterale (Cons. Stato, IV sez., 2 ottobre 2023, n. 8610), da un lato, non prendono in considerazione la tipologia della “tettoia”, dall’altro, qualificano come soggette al regime dell’edilizia libera, ex art. 6 del dpr 380/2001, (tra l’altro) gli interventi edilizi esemplificati nel glossario del D.M. 2 marzo 2018, costituiti dalla “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo“.

Per la cd. pergotenda, ad esempio, è stata l’attività interpretativa della giurisprudenza a distinguerla, per un verso, dalle altre tipologie di strutture comunque elencate nel glossario e sottoposte al medesimo regime giuridico, ex art. 6 del dpr 380/2001, come ad esempio i gazebo e le “tende retrattili”.

In dettaglio, la pergotenda, analogamente ad un’altra tipologia di struttura indicata come “pergolato”, si distinguerebbe dalla “tettoia” soprattutto per le caratteristiche della sua copertura.

La giurisprudenza, anche recente, infatti qualifica come “pergolato” la struttura aperta su tre lati e anche nella parte superiore, che come tale rientra nell’edilizia libera, ex art. 6 del dpr 380/2001, mentre ritiene che debba parlarsi di “tettoia”, soggetta al permesso di costruire ex art. 10 del medesimo Testo Unico, se il “pergolato” è coperto da una struttura “non facilmente amovibile”.

Per esigenze di completezza di motivazione, il TAR menzionna anche un orientamento minoritario, benché più risalente, secondo cui una struttura aperta sui lati, con coperture in lamelle orientabili, sarebbe “in tutto e per tutto assimilabile alla “pergotenda”, non trattandosi infatti di opera che determina volumi chiusi, né che costituisce aumento della superficie utile, avendo infatti le caratteristiche di elemento di arredo urbano (…) in ragione delle sue caratteristiche costruttive (la struttura è aperta da tutti i lati ed è quindi priva di tamponature; le lamelle site nella parte superiore sono usualmente in posizione verticale e quindi vi è una apertura anche verso l’alto”. (Cons. Stato Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177).

Più di recente è intervenuto anche l’art.33-quater del DL 115/2022, che ha inserito tra le attività a edilizia libera le VEPA (vetrate panoramiche amovibili).

Quindi, spiega il TAR, mentre una “pergotenda” aperta su tre lati e con copertura in lamelle orientabili non rientra nel regime di edilizia liberavi rientra la medesima struttura, anche se chiusa da VEPA su tre lati e ancorata al suolo e generalmente costituita da elementi portanti di alluminio, purché sia coperta da una struttura in PVC retraibile o in tessuto.

Questa tettoia non configura una ristrutturazione edilizia

Alla luce di tale ricostruzione, secondo il Tar Napoli la qualificazione della struttura come “tettoia” non è sufficiente a supportare la legittimità della qualificazione giuridica contenuta nel provvedimento impugnato, poiché tale nozione non ha alcun riferimento normativo nell’ordinamento giuridico.

Al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, considerando quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001 nella formulazione vigente ratione temporis, il carattere essenziale della ristrutturazione cd. pesante è costituito dall’effetto dell’intervento complessivo che, pur incidendo su un manufatto preesistente, deve condurre ad un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” per effetto di un “insieme sistematico di opere.

In definitiva, una tettoia di rilevanti dimensioni, che determini “un’evidente alterazione dello stato dei luoghi e incida sull’assetto edilizio precedente“, così da integrare gli estremi dell’intervento di ristrutturazione edilizia, comportante modifica della volumetria e della sagoma complessive dell’edificio, determina la realizzazione di un organismo edilizio diverso dal precedente ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001 e necessita del permesso di costruire per essere realizzata.

Ma queste caratteristiche, sempre secondo il TAR, non sussistono nel caso di specie, per la modesta dimensione del manufatto (che copre una superficie di 15 metri quadri), per la sua evidente funzione di riparo dagli agenti atmosferici derivante dalla sua specifica collocazione in una zona di passaggio tra un livello e l’altro dei lastrici di copertura, per la sua inidoneità a trasformare anche solo in parte l’edificio cui è annesso.

Ne consegue che l’applicazione degli artt.3 comma 1 lett. d) e 33 del dpr 380/2001 non appare sorretta da un’adeguata istruttoria.

In definitiva: ok all’edilizia libera

In definitiva, il TAR Napoli conclude che la struttura in questione, una tettoia di modesta dimensione che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura, non costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, secondo il TAR, non è necessario ottenere un permesso di costruire, poiché la struttura non trasforma l’edificio in modo significativo e non altera l’assetto edilizio precedente.

Ultimo aggiornamento

13 Novembre 2023, 22:01