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Al via rottamazione cartelle esattoriali, ecco il modulo e le istruzioni operative

Rottamazione cartelle esattoriali, dal 7 novembre 2016 al 23 gennaio 2017 sarà possibile la presentazione del modulo per usufruire dello sconto sulle sanzioni Per circa 20 milioni di contribuenti è possibile richiedere la rottamazione cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale (dl 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio.

Data:
12 Novembre 2016

Rottamazione cartelle esattoriali, dal 7 novembre 2016 al 23 gennaio 2017 sarà possibile la presentazione del modulo per usufruire dello sconto sulle sanzioni

Per circa 20 milioni di contribuenti è possibile richiedere la rottamazione cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale (dl 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio.

Dal 7 novembre 2016 fino al 23 gennaio 2017 si potrà presentare la domanda presso gli sportelli Equitalia e usufruire dello sconto sulle sanzioni.

La rottamazione fa riferimento a tutte le cartelle esattoriali notificate tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, non solo di Equitalia.

Rottamazione cartelle esattoriali, modulo DA1

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito il modello di domanda di adesione alla rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il modulo DA1.

Il modello deve essere compilato indicando:

  • i dati personali
  • le informazioni sulle cartelle interessate
  • la scelta di pagamento (se in un’unica soluzione o a rate)

La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia direttamente o essere inviata, via mail o Pec alla Direzione Regionale di Equitalia di riferimento.

Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.

Rottamazione cartelle esattoriali: anche IVA e multe

La rottamazione delle cartelle esattoriali, riguarda:

  • l’IVA (se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione)
  • le tasse (IRPEF, IRAP, IRES)
  • i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
  • le multe stradali (lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste)

Per quanto riguarda IVA, tasse e contributi, si pagherà per intero la somma dovuta originariamente, ossia l’imposta evasa, e gli interessi legali; lo sconto riguarderà, invece, sanzioni e interessi di mora.

Per le multe, si pagherà interamente la sanzione per la violazione commessa ma con uno sconto sulla mora e gli interessi di riscossione. Gli interessi di mancata riscossione possono portare addirittura a raddoppiare o triplicare il costo iniziale delle imposte evase.

Ricordiamo che, in tutti i casi, la cartella deve essere stata notificata entro il 31 dicembre 2015.

Rottamazione cartelle esattoriali, pagamento a rate

La riscossione delle cartelle è affidata all’Agenzia delle Entrate; il pagamento è possibile in un’unica soluzione oppure in 4 rate.

Nel caso in cui si sceglierà il pagamento a rate delle somme dovute, il dl 193/2016 prevede che:

  • le prime 2 sono pari a un terzo dell’intera somma e la terza e la quarta ad un sesto
  • la terza rata dovrà essere versata entro venerdì 15 dicembre 2017
  • la quarta e ultima rata dovrà essere versata entro giovedì 15 marzo 2018

Per i contribuenti che non pagano le rate previste, o lo fanno in modo ridotto o ritardato, salta la rottamazione e scattano di nuovo sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

Rottamazione cartelle esattoriali, chi ha già in parte pagato

Anche se c’è in corso un pagamento rateale delle cartelle esattoriali, è comunque possibile aderire alla definizione agevolata, salvo che il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate in scadenza fra ottobre e dicembre 2016.

L’importo da pagare corrisponde al debito residuo sul capitale, mentre le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano.

Le somme già versate anche a titolo di interessi di mora, non sono rimborsabili.

Ultimo aggiornamento

12 Novembre 2016, 10:37