12 Novembre 2016
Cambio destinazione d’uso in assenza di permesso di costruire: ecco le sanzioni previste
Cambio destinazione d’uso in assenza di permesso di costruire: la Cassazione si esprime sulle sanzioni previste dal testo unico per l’edilizia
Il proprietario di un locale sottotetto aveva trasformato, in assenza di permesso di costruire, l’immobile in un appartamento.
A seguito di un accertamento della Polizia Municipale, il proprietario veniva condannato in primo grado alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda.
Successivamente la Corte di Appello confermava la sanzione penale come previsto dall’art. 44 lettera b) del dpr 380/2001:
È previsto l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
Il trasgressore proponeva dunque ricorso in Cassazione.
Secondo il ricorrente non vi sarebbe alcuna certezza circa l’utilizzo «certo, effettivo e concreto» dell’immobile, così come modificato.
Cambio destinazione d’uso in assenza del permesso di costruire: la sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione si esprime con la sentenza n.36563/2016 sul ricorso presentato dal proprietario del sottotetto.
La Corte richiama l’art. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, secondo cui:
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.
L’accertamento del cambio di destinazione d’uso per difformità totale rispetto al titolo abilitativo dev’essere effettuato sulla base dell’individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l’opera è destinata e non coerenti con l’originaria destinazione della medesima (sottotetto in un condominio).
In tal caso la difformità totale è risultata inequivocabile in quanto sono state rilevate le seguenti opere:
- suddivisione del locale in più vani (compreso il bagno)
- creazione di una parete in cartongesso
- nuovo arredamento
- installazione di radiatori, prese per corrente, televisive e punti luce, nonché di porta blindata e videocitofono
A riconferma del cambio di destinazione d’uso vi è inoltre il canone locatizio dell’immobile pari a 250 euro per 40 m², eccessivo e fuori mercato, se riferito ad un mero locale di servizio.
Pertanto la Corte di Cassazione conferma le sentenza dei primi due gradi di giudizio e condanna il proprietario del sottotetto (divenuto appartamento) alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda.
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