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Parcheggi: Solo in caso di superficie eccedente il minimo di legge, per la porzione aggiuntiva può essere variata la destinazione d’uso.

Solo in caso di superficie eccedente il minimo di legge, per la porzione aggiuntiva può essere variata la destinazione d’uso.

Data:
4 Novembre 2020

Alla luce della normativa vigente è possibile il cambio di destinazione d’uso da garage a cantina ? E’ il caso di un fabbricato per civile abitazione ricostruito ai sensi della legge 219/81 (Terremoto irpinia 1980). Un primo piano adbito a abitazione e il piano terra destinato per mq. 18 a autorimessa. Il proprietario vorrebbe variare la destinazione di autorimessa con quella di cantina. In questo caso però perderrebbe la superficie per il parcheggio e purtroppo nell’area di pertinenza non è possibile riservare aree per il parcheggio stesso. Quale alternativa può esserci ?

La superficie di parcheggi privati obbligatoria per legge negli edifici non può essere destinata ad altri usi.
A partire dal 1967 la legge ha imposto la realizzazione di determinate quantità minime di posti auto obbligatori negli interventi di nuova costruzione (la norma di riferimento è l’art. 41 sexies della L. 1150/1942 introdotto dalla c.d. Legge Ponte n. 765/76 e succ. mod.), ai quali è riconosciuto un rilievo pubblico essendo opere di urbanizzazione e per questo non soggetti al contributo di costruzione. L’Amministrazione non può assentire una diversa utilizzazione dei parcheggi obbligatori; solo in caso di superficie eccedente il minimo di legge, per la porzione aggiuntiva può essere variata la destinazione d’uso.

Ultimo aggiornamento

4 Novembre 2020, 17:59