4 Novembre 2020
Parcheggi: Solo in caso di superficie eccedente il minimo di legge, per la porzione aggiuntiva può essere variata la destinazione d’uso.
Alla luce della normativa vigente è possibile il cambio di destinazione d’uso da garage a cantina ? E’ il caso di un fabbricato per civile abitazione ricostruito ai sensi della legge 219/81 (Terremoto irpinia 1980). Un primo piano adbito a abitazione e il piano terra destinato per mq. 18 a autorimessa. Il proprietario vorrebbe variare la destinazione di autorimessa con quella di cantina. In questo caso però perderrebbe la superficie per il parcheggio e purtroppo nell’area di pertinenza non è possibile riservare aree per il parcheggio stesso. Quale alternativa può esserci ?
La superficie di parcheggi privati obbligatoria per legge negli edifici non può essere destinata ad altri usi.
A partire dal 1967 la legge ha imposto la realizzazione di determinate quantità minime di posti auto obbligatori negli interventi di nuova costruzione (la norma di riferimento è l’art. 41 sexies della L. 1150/1942 introdotto dalla c.d. Legge Ponte n. 765/76 e succ. mod.), ai quali è riconosciuto un rilievo pubblico essendo opere di urbanizzazione e per questo non soggetti al contributo di costruzione. L’Amministrazione non può assentire una diversa utilizzazione dei parcheggi obbligatori; solo in caso di superficie eccedente il minimo di legge, per la porzione aggiuntiva può essere variata la destinazione d’uso.
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