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Appalti pubblici: è vietato svelare i nomi dei concorrenti

Tar Marche: il principio dell'anonimato è elemento imprescindibile delle procedure ad evidenza pubblica, la cui violazione è idonea a compromettere la regolarità dell’intera procedura

Data:
20 Maggio 2025

Nella sentenza 227/2025, il Tar Marche si è occupato del tema dell’anonimato nelle gare ad evidenza pubblica, ricordando che ogni atto o comunicazione che permetta di identificare i partecipanti prima della scadenza delle offerte viola l’anonimato e vizia la procedura.

Contesto della vicenda

La società ricorrente ha impugnato l’atto con cui la Stazione Appaltante ha prorogato il termine di presentazione delle offerte per una gara pubblica, contestando che tale proroga sia stata comunicata in via cumulativa via e-mail a tutti gli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio. In tal modo, si sarebbe violato il principio dell’anonimato.

 

Il principio dell’anonimato: perché è essenziale

Il TAR ribadisce che il principio dell’anonimato:

  • è un pilastro delle procedure a evidenza pubblica;
  • serve a prevenire accordi collusivi o strategie di condizionamento tra gli operatori;
  • deve valere non solo dopo la presentazione delle offerte, ma anche prima, a partire dalla fase di sopralluogo, soprattutto se obbligatorio.

Cosa ha fatto la stazione appaltante

La stazione appaltante, nel prorogare il termine, ha inviato una mail unica a tutti gli operatori che avevano fatto il sopralluogo, di fatto rendendo pubblici i nomi di chi poteva partecipare (poiché il sopralluogo era condizione per presentare l’offerta). Questo ha compresso la parità tra i concorrenti e infranto il principio dell’anonimato.

Il ruolo del gestore uscente

Il TAR chiarisce che:

  • la presenza del gestore uscente durante i sopralluoghi non è di per sé illegittima, se tecnicamente necessaria;
  • tuttavia, anche il gestore uscente ha diritto alla tutela dell’anonimato degli altri operatori, per evitare vantaggi indebiti e manovre scorrette da parte degli altri partecipanti.

Conseguenze giuridiche

Il TAR:

  • accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo (violazione dell’anonimato);
  • annulla il provvedimento di proroga e la comunicazione collettiva inviata via e-mail;
  • impone il ripristino della gara, con:
    • nuova finestra per effettuare il sopralluogo (in modo anonimo);
    • nuovo termine per la presentazione delle offerte;
    • divieto di comunicazione diretta individuale tra stazione appaltante e operatori.

Ultimo aggiornamento

8 Maggio 2025, 03:12