Sportello Unico per l'Edilizia

Campi da padel: il Testo Unico Edilizia li vieta in zona agricola e comunque chiede il permesso di costruire

Tar Latina: due campi da tennis e di un campo da padel realizzati su idoneo sottofondo e delimitati lungo tutto il perimetro con opere accessorie, edificati senza titolo su terreno posto in zona agricola, sono opere abusive che vanno demolite.

Data:
16 Agosto 2023

Nella sentenza 607/2023 dello scorso 24 luglio, il Tar Latina ha ricordato che in merito all’installazione di campi da padel:

  • serve sempre il permesso di costruire;
  • non è possibile installarli in zona agricola.

Il provvedimento ha quindi confermato il ‘comportamento’ del comune che ha definitivamente denegato la sanatoria richiesta, confermando come il campo da padel di cui è causa sia stato edificato senza titolo abilitativo e in difetto delle ulteriori autorizzazioni in zona agricola di PRG, avente quindi destinazione d’uso incompatibile.

Installazione di campo da padel/tennis: serve il permesso di costruire

In primis, il TAR ricorda come l’ordinanza di demolizione è correttamente motivata, visto che dà conto dell’esistenza di manufatti effettivamente esistenti ad aventi destinazione ad area di gioco che sono stati realizzati senza titolo in zona agricola.

Realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola

In merito alla compatibilità tra il campo di padel ed i campi di beach-games con la destinazione agricola dell’area di sedime, il TAR ricorda che di per sé la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell’art. 44 lett. b) dpr 380/2001, dato che l’art.4 del DL 398/1993, conv. nella legge 493/1993 – per cui gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile dietro semplice SCIA – è applicabile soltanto ad aree già destinate a tale uso e non a quelle aventi zonizzazione agricola.

Né per effetto dell’intervenuto condono può ritenersi sia avvenuto un mutamento di destinazione urbanistica dell’area di sedime, dato che l’unico effetto della sanatoria è escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le sole opere condonate.

Le ‘deroghe’ speciali per gli enti del terzo settore

Infine, si precisa che nel caso di enti del terzo settore, si evidenzia come l’art. 32, comma 4, legge 383/2000 “non riconosce affatto alle associazioni di promozione sociale la facoltà di realizzare liberamente opere edilizie a prescindere dal rilascio dei pertinenti titoli edilizi, ma contiene esclusivamente una norma di favore relativamente alla possibilità di fissare la propria sede legale ‘indipendentemente dalla destinazione urbanistica’ di quest’ultima”.

Infatti, tale disposizione prevede la possibilità di localizzare in tutte le parte del territorio urbano “unicamente le sedi e i locali in cui si svolgono le attività istituzionali, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, essendo compatibili con ogni destinazione d’uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire”, con la conseguenza che tale previsione non può applicarsi allo svolgimento dell’attività sportiva.

Ultimo aggiornamento

16 Agosto 2023, 17:13