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Canna fumaria: per l’installazione sui muri esterni non è necessario il consenso dei condomini

Tar Marche: la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o su una corte interna può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini La canna fumaria può essere installata sui muri esterni di un condominio anche senza il consenso di tutti i còndomini.

Data:
11 Agosto 2017

Tar Marche: la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o su una corte interna può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini

La canna fumaria può essere installata sui muri esterni di un condominio anche senza il consenso di tutti i còndomini. Lo ha affermato il Tar Marche nella sentenza 648/2017 del 1° agosto scorso, che ha respinto il ricorso di un còndomino contro l’autorizzazione concessa dal SUAP di un comune all’installazione in cortile condominiale di una canna fumaria a servizio di un’attività commerciale di ristorazione.

Nella sentenza si specifica che:

  • la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna), può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità;
  • in virtù di quanto sopra esposto, il singolo còndomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti;
  • la possibilità di installare la canna fumaria non è impedita dalla circostanza che il titolare dell’autorizzazione commerciale sia, come appare incontestato in atti, locatario dell’immobile;
  • l’affermata assenza della proprietà indivisa della corte condominiale è una mera illazione che scaturisce dalla non esplicita menzione di quest’ultima nel contratto di compravendita dell’immobile e dalla circostanza che il medesimo contratto riporterebbe che la proprietà confina con i cortile condominiale.

In definitiva, per i giudici amministrativi, “non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà delle parti comuni, essendo sufficiente, per presumere la natura condominiale, l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè il collegamento strumentale, materiale o funzionale con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale“, ma semmai spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva (o, come nel caso in esame, l’assenza di comunione in una singola proprietà) fornirne prova.

Ultimo aggiornamento

11 Agosto 2017, 21:57