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Consiglio di Stato: il cambio di destinazione d’uso rilevante determina il ricalcolo degli oneri di urbanizzazione

Qualora si verifica un cambio di destinazione d’uso rilevante, da “artigianale” a “commerciale”, il ricalcolo degli oneri di urbanizzazione è automatico Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione bisogna considerare l’utilizzo in concreto dell’immobile, nonché la natura e la destinazione dell’immobile rispetto al quale svolge una funzione servente.

Data:
29 Novembre 2018

Qualora si verifica un cambio di destinazione d’uso rilevante, da “artigianale” a “commerciale”, il ricalcolo degli oneri di urbanizzazione è automatico

Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione bisogna considerare l’utilizzo in concreto dell’immobile, nonché la natura e la destinazione dell’immobile rispetto al quale svolge una funzione servente.

Si parla di cambio di destinazione d’uso rilevante quando avviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce sul carico urbanistico.

L’aumento del carico urbanistico si verifica in caso di:

  • modifica della destinazione funzionale dell’immobile
  • attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità di più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti, sebbene la destinazione non venga mutata

Questi i chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6388/2018.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato contro la richiesta di aumento del contributo di costruzione in relazione alla mutata destinazione d’uso dell’immobile: commerciale quella concretamente impressa al fabbricato, invece che artigianale (destinazione d’uso assentita).

Avendo il Comune contestato la sussistenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, provvede alla rideterminazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Il privato avanza, quindi, ricorso presso il Tar Piemonte, sostenendo che l’immobile in questione, assentito dall’amministrazione comunale con una destinazione a “magazzino”, viene effettivamente utilizzato come magazzino, sebbene a servizio di un’attività di commercio all’ingrosso anziché a servizio di un’attività artigianale.

A detta della ricorrente, la destinazione “a magazzino” sarebbe funzionalmente “autonoma” e “indifferente e/o insensibile rispetto alla destinazione d’uso dei locali a servizio dei quali viene di fatto utilizzato”.

I giudici di primo respingono il ricorso e confermano quanto espresso dal Comune: “si tratta di un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante”.

I proprietari propongono ricorso in appello.

Sentenza del CdS

Con la sentenza in esame i giudici di Palazzo Spada confermano la sentenza di primo grado.

Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia, i giudici di appello ribadiscono che:

  • ai sensi dell’ art. 23-ter dpr n.380/2001, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce, di conseguenza, sul carico urbanistico
  • l’aumento del carico urbanistico non si verifica solo in caso di modifica della destinazione funzionale dell’immobile, ma anche nel caso in cui le opere si prestino a rendere la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità di più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti, sebbene la destinazione non venga mutata

Nel caso in esame, per la determinazione del contributo di urbanizzazione dovuto per la realizzazione del magazzino, bisogna tener in considerazione la destinazione funzionale degli altri immobili con i quali il magazzino si pone in collegamento strutturale e quindi in posizione servente.

In particolare, il magazzino determina un diverso carico urbanistico a seconda che venga utilizzato per servire un immobile ad uso industriale o sia funzionale all’esercizio di attività commerciale.

Ultimo aggiornamento

29 Novembre 2018, 19:54