Sportello Unico per l'Edilizia

Dal 13 giugno l’obbligo di impianti a fonti rinnovabili

Rinnovabili: copertura del 60% dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati, del 65% in quelli pubblici. Semplificazioni procedure autorizzative

Data:
22 Giugno 2022

Il 13 giugno 2022 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021.

 

Con il provvedimento in esame viene, così, recepita la direttiva Europea 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 riguardante la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, così come stabilito dal Governo (Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre 2021).

 

Decreto legislativo n. 199/2021 e nuovi obblighi

E’ in vigore, quindi, l’obbligo di progettazione tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

In particolare, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022:

  • coprire con fonti rinnovabili almeno il 60% dei consumiprevisti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, ricorrendo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • l’incremento della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni;

sono esclusi gli edifici collegati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Per gli edifici pubblici, invece, l’obbligo è del 65%.

 

Obiettivo

L’obiettivo del decreto è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, individuando le misure in materia di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili è stata elevata nel corso degli anni:

  • pari al 20% con il dlgs 28/2011;
  • al 35%, successivamente, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017;
  • al 50% dal 2018;
  • al 60% e 65% dal 13 giugno 2022.

Contenuti

Il decreto definisce quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione appunto della direttiva (UE) 2018/2001, ossia:

  • gli strumenti,
  • i meccanismi,
  • gli incentivi,
  • il quadro istituzionale, finanziario e giuridico.

Il provvedimento contiene, inoltre, le disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Semplificazioni procedure autorizzative

Una parte del decreto (Titolo III) è rivolto interamente alle “Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica”: lo scopo è di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (dlgs n. 28/2011).

In particolare, sono previste:

  • aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW;
  • richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW.

Gli impianti di piccola taglia o con costi di mercato elevati saranno, invece, incentivati tramite bandi; per quanto riguarda la produzione di energia elettrica per impianti fino ad 1 MW è prevista una continuità rispetto all’attuale impostazione dei regimi di incentivazione definiti dal dlgs n. 28/2011 che rimane in vigore.

Semplificazione installazione impianti

Sono state introdotte semplificazioni importantissime soprattutto in merito all’installazione di impianti fotovoltaici: in base al decreto Energia è possibile installare impianti fotovoltaici in manutenzione ordinaria, senza particolari permessi.

In sintesi:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra (nonché la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica) è da considerarsi manutenzione ordinaria e NON sono, quindi, soggetti all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
  • nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, è liberalizzata.

Procedure e titoli abilitativi per installare gli impianti

Sono state presentate delle procedure omogenee per le installazioni e sostituzioni degli impianti.

Per ogni tipologia impiantistica, in base alle sue caratteristiche specifiche, è indicata la corretta procedura da attuare ed il relativo titolo abilitativo necessario.

Ad esempio, non occorre comunicazione o titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se:

  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;
  • i collettori sono aderenti o integrati alla falda di copertura e ne mantengono inclinazione ed orientamento;
  • i componenti impiantistici non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dei collettori non supera quella della falda.

L’installazione/sostituzione delle pompe di calore rientra negli interventi di edilizia libera se:

  • le PdC (Pompe di Calore) abbiano potenza termica utile nominale < 40 kW;
  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria.

Al di fuori di queste due casistiche resta comunque necessaria la CILA.

Ultimo aggiornamento

22 Giugno 2022, 17:02