Edilizia

4 Gennaio 2022

Dal 2022 per i fabbricati arriva l’agibilità condizionata

Conformità urbanistica e capacità di trasmissione di dati informativi ad altissima velocità costituiscono un connubio indissolubile destinato a caratterizzare in maniera sempre più marcata gli anni a venire, in attuazione dell’Agenda Digitale Europea e del Piano nazionale denominato “Banda ultra larga”.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021 ed in vigore dal successivo 24 dicembre (rubricato “Attuazione della direttiva UE 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”)a partire dal 1° gennaio 2022 sarà necessario dotare gli immobili dell’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. 

Il decreto, oltre ad incidere in maniera sostanziale sulle procedure amministrative a salvaguardia della concorrenza e dei diritti degli utenti (imponendo certezza dei costi dei servizi e trasparenza delle informazioni per i fruitori degli stessi), ha riscritto alcune importanti norme del T. U. dell’edilizia (D. P. R. 380/2001).

Il primo intervento ha riguardato l’art. 135 bis del Testo Unico, il quale, nella sua nuova formulazione stabilisce che, nel caso di pratiche edilizie presentate a partire dal 1° gennaio 2022, per le nuove costruzioni e per gli interventi che richiedono il permesso di costruire, è “(…) necessario l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici (…).”

L’assolvimento della prescritta formalità “(…) è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato (…)”

Il decreto legislativo in commento, si occupa anche degli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità al citato articolo 135-bis, ma per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022.

Per tali fabbricati, è prevista la possibilità di beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato.

Altro aspetto sostanziale su cui ha fortemente inciso il decreto della banda ultra larga, è l’agibilità degli edifici di cui si occupa l’art. 24 del Testo Unico dell’edilizia.

Nello specifico, è stato integrato ed ampliato il numero degli elementi che devono necessariamente essere evidenziati all’interno della segnalazione certificata di agibilità.

Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione dovrà dare conto, se normativamente imposto, dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.

Conseguentemente, ad essa sarà necessario allegare anche l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga del fabbricato, rilasciata, ovviamente, dal tecnico abilitato.

Il decreto legislativo n. 207/21 rappresenta il naturale completamento del più ampio progetto che trova origine nelle scelte di indirizzo dell’UE, finalizzate a favorire al massimo la connettività e lo scambio di dati all’interno dei singoli Stati membri, anche alla luce delle enormi potenzialità e prospettive manifestate dal c. d. smart working in epoca pandemica.

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