2 Dicembre 2016
Decreto fiscale, arriva l’ok del Senato: ecco tutte le novità previste
Decreto fiscale: le nuove disposizioni previste, dalla deducibilità delle spese di viaggio all’addio agli studi di settore
Dopo il parere positivo della Camera dei deputati, il Senato, nella seduta di giovedì 24 novembre, ha approvato il testo per la conversione del dl 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Le modifiche sono molte e interessano molti aritcoli.
Vengono introdotte una serie di disposizioni relative ai liberi professionisti, tra cui:
- soppressione degli studi di settore
- deducibilità delle spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto
- proroga contratti di affitto e cedolare secca
- chiusura delle partite IVA inattive
- agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti
- riduzione multe per errori in fattura
Decreto fiscale: soppressione degli studi di settore
Viene introdotto l’articolo 7-bis con cui vengono soppressi gli studi di settore. In sostituzione di tali studi sono introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, saranno previsti dei livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche mediante esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
Decreto fiscale: deducibilità delle spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto
Al comma 5 dell’articolo 7-quater viene previsto che tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo vi siano anche quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Decreto fiscale: proroga contratti di affitto e cedolare secca
Viene introdotto il comma 24 dell’articolo 7-quater, in tema di cedolare secca sugli affitti.
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l’applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione. A dimostrazione della volontà di continuare ad optare per il sistema della cedolare secca, è necessario che il contribuente abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
Decreto fiscale: chiusura delle partite IVA inattive
Il comma 44 dell’articolo 7 quater interviene sulla disciplina IVA della cessazione di attività, modificando la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive.
Vengono chiuse d’ufficio le partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato nei 3 anni precedenti. Inoltre al comma 45 è prevista l’eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA.
Decreto fiscale: agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti
L’ articolo 7-quinques introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. L’Irpef viene ridotta al 50% relativamente al reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.
Per usufruire dell’agevolazione sono necessarie le seguenti condizioni:
- mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro
- svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
- corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta
Decreto fiscale: riduzione multe per errori in fattura
Vengono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di errata comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la seguente sanzione:
- 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre
- la sanzione si riduce alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la seguente sanzione:
- da 500 a 2.000 euro
- la sanzione viene ridotta della metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi
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