8 Dicembre 2016
SCIA in edilizia, cosa cambia con il decreto SCIA 2
SCIA in edilizia, il decreto SCIA 2 introduce modifiche al testo unico per l’edilizia in materia di SCIA. Ecco cosa cambia
Con il decreto legislativo 222/2016 (decreto SCIA 2 ), che entrerà in vigore l’11 dicembre 2016, cambiano alcune procedure amministrative in materia di titoli edilizi. Il decreto, infatti, introduce una serie di modifiche al testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001).
In questo articolo analizziamo le nuove regole sulla SCIA in edilizia (segnalazione certificata di inizio attività).
Interventi edili realizzabili con SCIA
La nuova disciplina prevede che sono realizzabili mediante SCIA edilizia (segnalazione certificata inizio attività), in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio:
- opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici
- opere e modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso
- interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino:
- modifiche di volumetria
- cambio di destinazione d’uso nei centri storici
- cambio di sagoma degli edifici vincolati
Resta invece necessario assoggettare a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato) la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
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