Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto PNRR 2024 in conversione: verifica della congruità e sanzioni per inadempimento

In sede parlamentare è stato introdotto l’obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva

Data:
18 Aprile 2024

All’interno del testo del DDL di conversione del DL 19/2024 (Decreto PNRR o PNRR Quater, disponibile il testo a fronte con le modifiche), che la Camera ha votato in data 18 aprile (dopo aver votato la fiducia posta dal Governo in data 16 aprile) con le modifiche apportate in sede di Commissione Bilancio, va senz’altro segnalato l’art.29 commi 10-13, inerente nuove specifiche sulla congruità della manodopera edilizia.

I nuovi obblighi per il RUP

Nel dettaglio, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, si introduce l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143 (cd. Durc di congruità), che definisce un sistema di verifica della predetta congruità (emanato in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, del DL 76/2020).

Le sanzioni in caso di inadempimento

Come evidenziato dal dossier ufficiale della Camera, nei commi da 11 a 13 si disciplinano poi le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.

Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza delle suddette verifica o regolarizzazione, è considerato dalla stazione appaltante ai fini dell valutazione della performance dello stesso responsabile.

All’accertamento delle suddette violazioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Ultimo aggiornamento

18 Aprile 2024, 22:39