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Tettoia: se di rilevanti dimensioni serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: le tettoie sono opere edilizie riconducibili ad interventi per cui non necessiterebbe alcun permesso di costruire solo ove le stesse siano di ridotte e modeste dimensioni

Data:
3 Maggio 2024

La realizzazione di una tettoia richiede il permesso di costruire, di base, potendo virare sulla configurazione pertinenziale solamente laddove le dimensioni siano molto modeste.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 3212/2024 dell’8 aprile, riferita ad alcuni abusi edilizi consistenti in 3 tettoie e una cantinola.

La zona in cui ricade l’immobile in questione, peraltro, è ricompresa in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il comune, di conseguenza, adottava l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Opere pertinenziali?

Il ricorrente sostiene che gli interventi realizzati potrebbero facilmente rientrare, in virtù della nuova normativa introdotta dalla legge 164/2014 (di conversione del DL 133/2014), tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Per altro verso gli interventi realizzati avrebbero, secondo l’appellante, natura pertinenziale rispetto ai beni principali costituenti l’unità immobiliare, così da risultare del tutto “innocue” sotto il profilo urbanistico, e dunque assentibili senza bisogno di alcuna titolo legittimante da parte del Comune e, che, comunque, la demolizione rappresenti, nella specie, un provvedimento sanzionatorio del tutto sproporzionato.

Tettoie e cantinola: non son o pertinenziali, serve il permesso di costruire

La giurisprudenza amministrativa stabilisce che la costruzione della cantinola non è pertinenziale e non rientra nella categoria delle opere di manutenzione straordinaria.

Riguardo alle tettoie, la giurisprudenza richiede il permesso di costruire solo per quelle di dimensioni ridotte, mentre le tettoie in questione sono considerate di dimensioni maggiori.

Nel dettaglio:

  • la costruzione di una cantinola interrata di circa 12 mq, con un’entrata a livello del terreno di circa 2,80 mq, richiede un permesso di costruire poiché non soddisfa i requisiti di pertinenza urbanistica;
  • per le tettoie, è pacifica la giurisprudenza che ne individua la loro riconducibilità ad interventi per cui non necessiterebbe alcun permesso a costruire solo ove le stesse siano di ridotte e modeste dimensioni (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1709, Sez. II, 18 novembre 2019, n. 7864), tali non risultando, certamente, le tettoie di mq. 45 e 24 realizzate dai proprietari.

L’ordinanza di demolizione è quindi legittima e ha lo scopo di ripristinare la situazione precedente, soprattutto quando vi è la necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico, come nel caso di specie.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 19:18