Notizie

6 Ottobre 2016

Decreto SCIA 2, ci siamo quasi. Ecco il punto della situazione

Decreto SCIA 2, OK al testo da parte delle Regioni con alcune osservazioni sull’autonomia regionale in materia di SCIA

È arrivato il via libera dalla Conferenza Unificata allo schema di decreto legislativo SCIA 2, in applicazione della legge 124/2015 (riforma Madia).

Il provvedimento punta a uniformare su tutto il territorio nazionale i procedimenti autorizzativi per l’edilizia e le attività d’impresa. Vengono individuate con esattezza le attività dei privati assoggettate ai 4 regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:

  1. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
  2. silenzio assenso
  3. comunicazione preventiva
  4. titolo espresso

L’individuazione è effettuata mediante una tabella allegata al decreto in cui sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

Seppur condividendo in linea generale il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, le Regioni hanno chiesto alcune modifiche al testo e alla tabella in cui sono definiti gli interventi edilizi e il titolo necessario.

In particolare, le Regioni chiedono di salvaguardare i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione già previsti localmente. Il ritorno all’autonomia regionale in fatto di SCIA è una delle condizioni che le Regioni hanno posto per il raggiungimento dell’intesa in Conferenza unificata.

Decreto SCIA 2, le modifiche al testo chieste dalle Regioni

Nel documento di parere con proposte di modifica al decreto SCIA 2, le Regioni hanno proposto alcune integrazioni sostanziali allo schema generale, fra le quali:

  • ampliare la portata delle ristrutturazioni pesanti
  • alleggerire le procedure per ottenere l’agibilità
  • tutelare la competenza delle regioni in materia di titoli abilitativi

Propongono di sostituire il termine “autorizzazione” riportato nella Tabella A con “permesso di costruire”, così da non lasciare spazio a nessun tipo di incertezza interpretativa

Entrando nello specifico delle richieste, ecco i 10 interventi richiesti:

  1. Disciplina generale della comunicazione 
  2. Glossario
  3. Principi del diritto dell’Unione europea
  4. Attività non elencate in tabella
  5. Aggiornamento della ricognizione dei regimi di cui alla tabella A
  6. Controlli sulla CILA
  7. Disposizioni in materia di ambiente
  8. Disposizione in materia di commercio
  9. Livelli ulteriori di semplificazione
  10. Termini di adeguamento delle Regioni e degli Enti Locali

In riferimento alla Tabella A, le Regioni evidenziano la possibilità di rivedere le attività della tabella in quanto risultano incomplete e di introdurre una numerazione progressiva unica. Chiedono, inoltre, l’aggiornamento della ricognizione di tutti gli interventi  (e relativi titoli edilizi) elencati nella tabella.

Il testo è ora all’esame del Parlamento.

Ultimi articoli

Edilizia 26 Maggio 2023

Decreto Bollette convertito in legge: semplificazione per gli impianti fotovoltaici

L’articolo 7-bis reca norme di semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici

Edilizia 24 Maggio 2023

Casetta sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire

Tar Liguria: una casetta in legno realizzata sull'estremità più alta di un tronco di palma non rientra nell'alveo dell'edilizia libera, se costituisce un vero e proprio manufatto caratterizzato anche da una struttura portante e non ha carattere temporaneo, ma stabile e duraturo

Edilizia 19 Maggio 2023

Modifica destinazione d’uso con manutenzione straordinaria e controllo relativo alla CILA

Consiglio di Stato: anche dopo il Decreto Semplificazioni, per il Testo Unico Edilizia le modifiche di destinazione d'uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria assentibili con CILA sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee.

Edilizia 17 Maggio 2023

Sanatoria edilizia: lo stretto legame con lo stato legittimo

L'attivazione delle procedure per l'accertamento di conformità presuppone la conoscenza dello stato legittimo e quello in cui si trova l'immobile

torna all'inizio del contenuto