1 Ottobre 2016
Gazebo in legno senza permesso di costruire, attenzione alla temporaneità!
Un Comune ordinava l’immediata rimozione di un gazebo in legno ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Secondo il Comune la struttura andava realizzata previo rilascio del permesso di costruire.
Il proprietario del gazebo ricorreva al TAR del Molise, chiedendo di annullare la predetta ordinanza di demolizione.
Secondo il ricorrente per la struttura realizzata non era necessario il permesso di costruire, per le seguenti motivazioni:
- modeste dimensioni
- aperture su tutti i lati
- assenza di copertura
Gazebo in legno senza permesso di costruire, la sentenza del TAR
Il Tar con la sentenza n. 353 del 21 settembre 2016 si pronuncia sul ricorso presentato dal proprietario del gazebo in legno.
Secondo il giudice di primo grado la struttura in realtà è una vera e propria casetta chiusa, dotata delle seguenti caratteristiche:
- chiusure sui diversi lati con pannelli di legno pieni nella parte inferiore e grigliati in quella superiore
- telo di copertura
Tali caratteristiche portano alla conclusione, che in realtà si tratta di un volume edilizio di indubbio impatto.
Parliamo, in particolare, di un manufatto leggero per il quale è richiesto il permesso di costruire, come previsto dal dpr n. 380/2001:
Art. 10
“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione
Art. 3
Si intendono “interventi di nuova costruzione”: installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti
L’assenza del requisito della temporaneità della struttura si desume, in particolare, dalla non facile amovibilità dovuto alla solida struttura in legno del gazebo.
L’uso specifico e temporalmente limitato del bene potrebbero richiamare il requisito di precarietà dell’opera, che esonererebbe dall’obbligo del possesso del permesso di costruire. Di fatto, però, il carattere stagionale del gazebo viene meno, in quanto la struttura risponde a requisiti permanenti nel tempo.
Pertanto la struttura non ha carattere né temporaneo né precario e dunque necessita di permesso di costruire.
Ultimi articoli
Edilizia 23 Maggio 2022
Conversione DL Ucraina ed Energia: proroga di 1 anno per permessi di costruire e autorizzazioni
L'articolo 10-septies della legge 51/2022 proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica
Edilizia 23 Maggio 2022
Conversione DL Ucraina ed Energia: le misure per le fonti rinnovabili in edilizia
La legge 51/2022 contiene alcune novità di rilievo in materia di autorizzazioni e VAS
Edilizia 19 Maggio 2022
Sintesi degli impianti FOTOVOLTAICI da destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella “MANUTENZIONE ORDINARIA”, come ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA da realizzare con la: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL)
NUOVA: LEGGE n. 34 del 29 aprile 2022 art. 9 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
Edilizia 12 Maggio 2022
Edificio abusivo in zona paesaggistica: differenze tra permesso e autorizzazione
Consiglio di Stato: non occorre il previo annullamento della sanatoria di opera edilizia abusiva, al fine di negare il completamento di un edificio abusivo in zona paesaggistica