16 Febbraio 2022
Demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, quando è una nuova costruzione?
Quado un intervento di ristrutturazione può essere realizzato attraverso la demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma rispetto all’edificio preesistente? Lo h spiegato la Cassazione con la sentenza 47426/2021.
Demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma, il caso
Il proprietario di un immobile ha realizzato un intervento di ristrutturazione attraverso la demolizione e ricostruzione, con mutamento della sagoma, dell’edificio preesistente.
Secondo il Comune, dal momento che l’intervento era stato realizzato in una zona a sottoposta a vincolo paesaggistico, si tratta di una nuova costruzione e non di una ristrutturazione.
Dello stesso avviso la Corte territoriale, che ha condannato il proprietario al pagamento delle sanzioni previste per gli abusi edilizi.
Demolizione e ricostruzione, quando è consentito il cambio di sagoma
La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune e alla Corte territoriale e ha confermato le sanzioni a carico del proprietario, responsabile dell’intervento.
I giudici hanno ricordato che, in generale, gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrano nella ristrutturazione edilizia anche se la ricostruzione avviene con una sagoma diversa.
L’obbligo di mantenere la stessa sagoma deve invece essere rispettato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Se, in queste aree, si realizza un intervento di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, è necessario richiedere il titolo abilitativo previsto per i lavori di nuova costruzione.
La Corte ha spiegato che non è rilevante che nella ricostruzione siano stati mantenuti altezza, volume e superficie.
Non è importante che la modifica della sagoma non sia apprezzabile perché, ha ricordato la Cassazione, la sagoma è la forma della costruzione complessivamente intesa, quindi “la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma”. La Corte ha aggiunto che “anche la forma e le dimensioni del tetto sono parte del concetto di sagoma”.
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