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Dia in sanatoria, non sempre è possibile sanare l’abuso. Ecco i casi

Dia in sanatoria, il Tar della Campania chiarisce che non sempre le opere realizzate abusivamente possono essere sanate.

Data:
2 Gennaio 2017

Dia in sanatoria, il Tar della Campania chiarisce che non sempre le opere realizzate abusivamente possono essere sanate. Ecco i casi

Un Comune ingiungeva la demolizione di alcune opere abusive, realizzate in sostanziale difformità rispetto alla Dia (Denuncia inizio attività) presentata.

Le opere abusive consistevano in:

  • realizzazione ex novo del piano cantinato sottostante la porzione dei vani retrostanti
  • ricostruzione del solaio di calpestio del vano suppennato ad una quota più bassa
  • sbancamento del terreno circostante
  • realizzazione di balconata laterale a quota del solaio di calpestio del piano terra
  • realizzazione di due rampe in c.c.a. e di una scala scoperta esterna
  • realizzazione di tratti di muratura in tufo

Il privato cittadino, che aveva commesso l’abuso, ricorreva al Tribunale amministrativo della Campania a seguito del provvedimento recante il diniego della Dia in sanatoria.

Il ricorso era basato sulle seguenti motivazioni:

  • le opere abusive realizzate erano assentibili con Dia, per cui poteva essere applicata la sanzione pecuniaria
  • le stesse non costituivano variazione essenziale alla Dia presentata, essendo preordinate all’utilizzazione e fruizione ottimale degli interventi in essa compresi, avendo altresì natura pertinenziale e quindi assoggettabili a loro volta a Dia
  • l’intervento non creava nuovo volume, consistendo nella sostituzione di materiali e nella manutenzione della struttura preesistente, al fine della sua utilizzazione e fruizione ottimale

Dia in sanatoria, la sentenza del Tar della Campania

Il Tar della Campania con la sentenza n. 5522 del 28 novembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal privato cittadino.

Il Tribunale evidenzia innanzitutto che le opere abusive realizzate hanno modificato in maniera rilevante la consistenza dell’immobile e risultano essere innovative rispetto all’assetto preesistente del manufatto edilizio.

Tali opere hanno comportato:

  • l’alterazione dei volumi interni (abbassamento del piano di calpestio del solaio)
  • l’introduzione di elementi tipologici nuovi, che modificano la sagoma dell’edificio (scala esterna e balconate)

Gli interventi sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, per cui è richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del dpr n. 380/01 in relazione al precedente art. 3, secondo cui:

gli interventi di nuova costruzione costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire.

Il Tar, richiamando precedenti sentenze, sottolinea che l’ipotesi di nuova costruzione deve essere valida anche se le opere sono state intraprese su un preesistente immobile.

Inoltre la sanabilità postuma dell’opera sotto l’aspetto paesaggistico è esclusa in presenza di nuove superfici o volumi. Nel caso in esame, si tratta di un intervento relativo alla realizzazione di volumi e superfici utili prima non esistenti e che non può conseguire l’assenso per la compatibilità paesaggistica, atto necessario presupposto al rilascio della Dia in sanatoria (art. 36 del dpr n. 380/01).

Pertanto il Tar della Campania rigetta il ricorso presentato confermando il diniego di Dia in sanatoria.

Possiamo dunque sintetizzare che per il rilascio della Dia in sanatoria non devono realizzarsi i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni, per cui vi è obbligo di presentazione del permesso di costruire
  • realizzazione di volumi e superfici utili prima non esistenti, per cui non si può essere conseguita la compatibilità paesaggistica

Ultimo aggiornamento

30 Dicembre 2016, 11:56