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7 Settembre 2017

E’ possibile aprire una porta con veduta diretta senza violare le norme sulle distanze tra costruzioni?

Distanze tra costruzioni: la Cassazione sancisce che l’apertura di una porta di accesso al lastrico solare costituisce veduta diretta sul fondo del vicino se posta a meno di 1,5 m dal confine

Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il vicino per la realizzazione dei seguenti manufatti:

  1. apertura di una portago
  2. sull’adiacente lastrico solare, in violazione delle norme concernenti le distanze tra costruzioni per le vedute dirette (art. 905 c.c.)
  3. edificazione di un muro di confine, in violazione del rispetto dell’altezza massima di 3 metri (art. 886 c.c.)

Il giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti eseguiti dal CTU, aveva ritenuto l’irregolarità di dette opere ordinando la rimozione dalla veduta e la sopraelevazione del muro di confine fino ad un’altezza di 3 metri dal piano di calpestio.

A seguito del ricorso, interposto dal convenuto, la Corte di Appello accoglieva il gravame. Il giudice escludeva che la porta di accesso al lastrico solare, essendo in ferro, costituisse veduta e negava l’esistenza dell’obbligo d’innalzare il muro di confine.

Contro tale decisione il proprietario dell’immobile proponeva ricorso per Cassazione.

Sentenza Corte di Cassazione n. 20273/2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20273/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che l’apertura della porta sul lastrico solare adiacente alla sua proprietà non comporti alcuna violazione delle norme concernenti le distanze tra costruzioni, in particolare quanto alle vedute dirette.

La Cassazione, in via preliminare, precisa che dalla porta in ferro, è possibile affacciarsi sul lastrico solare da una distanza di 0,73 metri dal confine, inferiore a quella minima prevista pari a 1,5 metri.

Secondo gli Ermellini la porta in ferro può essere considerata una veduta in quanto risulta possibile, in via normale l’esercizio della “prospectio” ed “inspectio” su o verso il fondo del vicino.

Pertanto la Corte di Cassazione accoglie il ricorso stabilendo che, oltre il materiale con cui è stata realizzata la porta, bisogna considerare lo stato dei luoghi, ossia gli altri elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale, determinanti al fine di accertare l’esistenza o meno di una veduta.

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