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Finalmente le regole per cedere il credito ecobonus e sismabonus in condominio

Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità per la cessione del credito ecobonus e sismabonus per i condomini Finalmente sono arrivate le regole su come cedere il credito ecobonus e sismabonus da parte degli inquilini per interventi condominiali, per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Data:
16 Giugno 2017

Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità per la cessione del credito ecobonus e sismabonus per i condomini

Finalmente sono arrivate le regole su come cedere il credito ecobonus e sismabonus da parte degli inquilini per interventi condominiali, per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

L’Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017 ha pubblicato 2 provvedimenti per chiarire le modalità di cessione del credito relative alla detrazione spettante per gli interventi:

  • di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici:
    • che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
    • finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

I soggetti interessati

Il credito può essere ceduto dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito (i cosiddetti incapienti), a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Possono cedere il credito a favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti

Questi ultimi soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di:

  • istituti di credito
  • intermediari finanziari
  • amministrazioni pubbliche

Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Modalità di cessione del credito

Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando i seguenti estremi di quest’ultimo:

  • denominazione
  • codice fiscale

Ultimo aggiornamento

16 Giugno 2017, 00:01