Sportello Unico per l'Edilizia

Gazebo: la struttura chiusa che si appoggia all’edificio richiede il permesso di costruire

Consiglio di Stato: un intervento edilizio che porta alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio), richiede il permesso di costruire

Data:
6 Settembre 2023

Il gazebo assentibile in edilizia libera è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 8049/2023 del 30 agosto scorso, riferita al ricorso di un privato contro l’ingiunzione di demolizione di alcune opere edili consistenti nella realizzazione di una struttura in legno tipo gazebo con chiusura sul lato est effettuata con porte scorrevoli in vetro e alluminio, e su lato ovest poggiante sulla parete perimetrale del fabbricato.

La struttura, eseguita senza permesso di costruire all’interno di un locale commerciale, ha una forma di rettangolo irregolare delle dimensioni di circa 16 metri di lunghezza, una larghezza media di circa 4,80 metri.

Gazebo con SCIA o CILA?

Secondo l’appellante, non sussisterebbero i presupposti per disporre la demolizione dell’opera atteso che questa non necessitava di permesso di costruire, in quanto “trattasi di una struttura in legno con funzione di ombreggiatura, peraltro amovibile, che non giustificava il provvedimento sanzionatorio“.

L’opera oggetto del presente giudizio non rientrerebbe tra quelle per le quali sia necessario il permesso di costruire, ma, al più nell’ambito del regime della SCIA (se non CILA) con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio adottato sarebbe, anche sotto tale profilo di merito, illegittimo.

L’ordinanza di demolizione riguarda sia il proprietario che il responsabile dell’abuso

In primis, Palazzo Spada ricorda che l’art. 31 del dpr 380/2001 individua quale destinatario dell’ordinanza di demolizioneoltre al proprietario, anche il responsabile dell’abuso (così il suo comma 2, a mente del quale la P.A. “ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”).

Inoltre, “l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività“.

Ne consegue che non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idonee a giustificare l’ordine di demolizione.

Gazebo: definizione e requisiti

Per dirimere la questione, Palazzo Spada ribadisce che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene “che per «gazebo» si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile).

L’intervento del caso di specie non possiede questi requisiti, avendo portato alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio), assogettabile quindi solo previo rilascio di un permesso di costruire.

Ultimo aggiornamento

6 Settembre 2023, 21:51