Edilizia

23 Agosto 2018

I vani interrati rientrano nel computo della volumetria lorda?

La volumetria lorda comprende anche la volumetria interrata, salvo leggi regionali che limitano la volumetria lorda esistente solo a quella fuori terra

Nella sentenza n. 5885/2017 il Tar Campania ha chiarito che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda si computa anche la volumetria interrata, salvo specifiche disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico.

Il fatto

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato contro il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e relativa ingiunzione di demolizione.

Presentata un’istanza di permesso di costruire ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009 per opere già realizzate, relativamente al sottotetto, l’istanza viene rigettata dal Comune.

Ai fini del calcolo della volumetria lorda esistente, per la realizzazione dell’aumento volumetrico del 20%, sono stati erroneamente considerati anche i volumi interrati.

Legge regionale n. 19/2009

L’art. 4 della lr n. 19/2009 prevede che:

in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente.

L’art. 2, comma 1, lett. e) definisce la volumetria esistente come:

la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente.

La lett. d) dell’art. 2, comma 1, indica come superficie lorda:

per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.

I volumi interrati in questione, quindi, non potevano essere computati per calcolare l’aumento del 20% di cubatura consentito e pertanto la richiesta di sanatoria viene negata.

La parte ricorrente sostiene, invece, che ai fini del calcolo della volumetria lorda esistente si possa considerare anche la volumetria interrata. Nel considerare la volumetria lorda, infatti, si sarebbe dovuto tener conto della definizione richiamata nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1820/1960, secondo la quale:

Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Viene quindi presentato ricorso al Tar Campania.

Sentenza Tar Campania

I giudici di primo grado affermano che, in via generale, in materia edilizia tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno.

Tuttavia, i vani interrati non possono essere computati ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile se lo strumento urbanistico lo esclude espressamente.

Nel caso in esame, si è in presenza della legge regionale 19/2009 che, nel definire la superficie lorda dell’unità immobiliare, dà rilevanza solo alle unità il cui volume fuori terra abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.

Conclusioni

Ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata, se non sono presenti diverse e specifiche disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico.

In questo caso (in Campania) la legge regionale, pur consentendo la realizzazione di ulteriore volumetria, seppur indirettamente limita la volumetria lorda esistente alla sola volumetria non interrata alle condizioni indicate (altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40).

In definitiva: la legge regionale detta una disciplina sul calcolo e sulla rilevanza della volumetria lorda derogatoria rispetto quella generale.

In definitiva, il ricorso viene respinto.

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