Edilizia

24 Agosto 2018

Per la modifica di tramezzi interni è sufficiente la CILA!

Modifiche tramezzature: per il Tar Campania sono opere di manutenzione straordinaria per le quali non serve il permesso di costruire ma la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)

Le modifiche di tramezzature, purché non interessino le parti strutturali dell’edificio, si qualificano come opere di manutenzione straordinaria. Il titolo abilitativo necessario è la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato): è illegittimo il provvedimento di demolizione che presuppone la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.

Questo è il principio espresso dal Tar Campania con la sentenza 4895/2018 dello scorso 23 luglio in merito alla diversa distribuzione degli ambienti interni di un appartamento e relativo titolo edilizio.

La vicenda

La sentenza in esame riguarda il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento per civile abitazione, posto al piano rialzato di un fabbricato e costituito nel complesso da quattro unità immobiliari, contro l’ordinanza comunale di demolizione di alcune opere abusive. In particolare, la realizzazione dell’intero stabile era stata oggetto di un’unica istanza di condono cumulativamente presentata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 27, comma 2, dpr 380/2001,  il Comune di Torre del Greco aveva intimato la demolizione delle opere abusive, realizzate in presunta difformità dalla citata istanza di condono.

Nel dettaglio, ecco l’elenco delle opere edilizie indicate come abusive:

  • traslazione di circa 1,50 m di una parete
  • la parziale demolizione di un vano
  • trasformazione di un vano adibito a camera da letto in un locale wc
  • la realizzazione di una scala di ferro a chiocciola e un vano finestra trasformato in vano porta

Con il ricorso in sentenza, il proprietario impugnava l’ordinanza di demolizione del Comune contro suddette opere.

Decisione del Tar Campania

Analizzati i fatti, i giudici amministrativi campani sentenziano che le opere contestate si identificano come interventi interni (e quindi liberi); in particolare, non interessando parti strutturali dell’edificio, ma unicamente una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, tali interventi possono certamente ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria e non della ristrutturazione edilizia.

Pertanto, anche alla luce di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4267) si ha che:

è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all’unità abitativa e, come tali, di manutenzione
straordinaria.

Nel caso in esame, inoltre, appare evidente che:

  • il ricorrente si sia limitato ad opere interne le quali non hanno prodotto aggravio urbanistico posto che, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici ed i prospetti esterni
  •  per quanto riguarda il profilo paesaggistico, non è richiesta la relativa autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
  • la tipologia degli interventi edilizi interni all’immobile non appare porsi quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi come è stato definito al momento della presentazione della domanda medesima

In definitiva il ricorso viene accolto e annullata, invece, l’ordinanza di demolizione.

Infine, i giudici chiariscono che qualora questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato occorre la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 dpr 380/2001.

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