25 Marzo 2016
In caso di vincolo idrogeologico niente silenzio assenso e semplificazioni edilizie
Vincolo idrogeologico: il Collegato ambientale blocca il silenzio assenso e le semplificazioni per gli interventi sottoposti a vincolo e aumenta le tutele necessarie
Il 2 febbraio scorso è entrato in vigore il Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221), contenente una serie di misure su vari aspetti della normativa ambientale, nella direzione della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse.
Una maggior attenzione è stata posta agli interventi su immobili interessati da vincolo idrogeologico, che costituiscono gran parte del patrimonio edilizio esistente.
Sono stati, infatti, rafforzati i vincoli a tutela dell’assetto idrogeologico, con particolare riferimento all’attività edilizia e alla disciplina del silenzio assenso; è stato, inoltre, istituito un Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e 10 milioni di euro sono stati destinati ad interventi di rimozione o demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato.
Vincolo idrogeologico e Collegato ambientale
Il Collegato ambientale introduce una serie di modifiche al testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) relativamente alla possibilità di formazione del silenzio assenso e alle eventuali semplificazioni edilizie in caso di vincolo idrogeologico.
Edilizia libera
L’attività edilizia libera deve comunque rispettare le previsioni normative e quelle dei regolamenti comunali a tutela del rischio idrogeologico.
Dia, SCIA, Cila
Gli interventi sottoposti a Dia, SCIA o Cila devono ottenere preventivamente atti o pareri relativi all’assetto idrogeologico laddove previsto dalla normativa applicabile.?Non è possibile procedere ad autocertificazioni o ad attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati.
Permesso di costruire e silenzio assenso
Non è possibile invocare il silenzio assenso in caso di richiesta di permesso di costruire nel caso in cui l’intervento sia soggetto a vincolo idrogeologico e non sia stato ottenuto il relativo parere favorevole dall’autorità preposta. Qualora sia rilasciato un parere negativo, si configura il rigetto della domanda di permesso di costruire.
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