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In Gazzetta il dlgs 48/2020 con le nuove regole sull’efficienza energetica degli edifici

Il decreto contiene le nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici: nuove definizioni, portale nazionale, strategie a lungo termine, punti di ricarica auto elettriche e domotica

Data:
7 Luglio 2020

Il decreto contiene le nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici: nuove definizioni, portale nazionale, strategie a lungo termine, punti di ricarica auto elettriche e domotica

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.

Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:

  • ad accelerare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (domotica) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
  • dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
  • razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive.

Premettiamo che il decreto è un documento di tipo programmatico che non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Il dlgs 48/2020

Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le novità più rilevanti:

  • art. 3 – nuove definizioni relative agli impianti;
  • art.5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
  • art.6 – requisiti degli edifici;
  • art.8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici;
  • art.9 – pagamento delle sanzioni in materia di attestato di prestazione energetica;

Nuove definizioni relative agli impianti

Il dlgs 48/2020 introduce modifiche alle definizioni previste dal dlgs 192/2005. In particolare, all’art. 3 prevede le seguenti nuove definizioni:

  • generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
    1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
    2. l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
    3. la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
    4. la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
  • sistema tecnico per l’edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;
  • impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
  • contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;
  • microsistema isolato: il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • sistema di automazione e controllo dell’edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
  • sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
  • sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l’edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Il dlgs prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:

  1. una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
  2. l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
  3. una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia;
  4. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici;
  5. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
  6. l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
  7. una stima affidabile del risparmio energetico atteso.

La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.

Requisiti degli edifici

All’articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:

  • in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
  • ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo;
Ricarica veicoli elettrici

Viene inoltre previsto che negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

Aggiornamento dei requisiti professionali

L’art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere aggiornati, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Nuovi criteri per ispezioni e manutenzione degli impianti

Con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Con l’art.8 del dlgs 48/2020 è istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione;

  • informazioni sulla prestazione energetica degli edifici;
  • sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
  • sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
  • sugli attestati di prestazione energetica (APE).

L’ ENEA istituirà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

  1. ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;
  2. alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l’utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

Attestato di prestazione energetica: pagamento delle sanzioni

Con l’art.9 del nuovo decreto n. 48/2020 viene modificato l’articolo 6 del dlgs n. 192/2005, che norma l’attestazione di prestazione energetica.

Le modifiche riguardano il pagamento della sanzione amministrativa in caso di omessa dichiarazione, o allegazione, dell’APE ai contratti di compravendita immobiliare.

In particolare è previsto che il suddetto pagamento non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

Altra novità riguarda l’Agenzia delle Entrate che, sfruttando le informazioni acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, segnalerà i contratti privi di APE.

La direttiva UE 2018/844

Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:

  • riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;
  • sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.

Tre le maggiori novità introdotte:

  1. obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi ed esistenti;
  2. strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili ed indicatori d’intelligenza;
  3. sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Edifici a energia quasi zero

L’aggiornamento della direttiva impone innanzitutto agli Stati membri di elaborare strategie nazionali a lungo termine per sostenere la ristrutturazione efficiente di edifici residenziali e non, pubblici e privati, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nell’UE dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).

Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia per raggiungere l’obiettivo di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040.

Indicatore d’intelligenza

Con la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici è stato introdotto un indicatore d’intelligenza, nuovo strumento che misura la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti.

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza terrà conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi ed intelligenti.

Sia i nuovi edifici che gli esistenti in cui verranno rimpiazzati i generatori di calore, dovranno essere dotati di dispositivi automatizzati per regolare i livelli di temperatura, mentre saranno inasprite le norme sull’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e sull’automazione degli edifici.

Mobilità sostenibile

Spazio anche alle e-cars: in linea con altre misure adottate da Bruxelles per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, la revisione della direttiva 2010/31 prevede l’inserimento di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia nei nuovi edifici che in quelli soggetti ad importanti ristrutturazioni.

La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli in ristrutturazione, che prevedono la presenza di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici negli edifici in cui saranno presenti più di dieci posti auto.

Ogni edificio non residenziale nuovo o ristrutturato con almeno 10 posti auto dovrà quindi avere almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, e la predisposizione per le condotte elettriche per una successiva realizzazione; mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non residenziale con più di 20 posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Da questa indicazione si escludono gli Stati che per caratteristiche morfologiche e criticità varie non vi possano aderire.

La pubblicazione della Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici n. 2018/844 sancisce la chiusura della prima fra le 8 proposte legislative del pacchetto Clean Energy for All Europeans.

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2020, 18:58