Sportello Unico per l'Edilizia

L’agibilità di un edificio richiede la segnalazione certificata

Tar Molise: per ottenere l'agibilità di un edificio bisogna presentare al comune una segnalazione certificata di agibilità, non essendo sufficiente, per conseguirla, l'ottenimento di un condono edilizio

Data:
8 Marzo 2024

Con sentenza 1/2024, il Tar Molise ha chiarito che per ottenere l’agibilità di un edificio è necessario presentare al comune una Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA o SCAgi) in conformità all’art.24 del Testo Unico Edilizia.

Nella pronuncia, si evidenzia che ottenere un condono edilizio non garantisce automaticamente l’agibilità di un edificio. Nel caso in questione, la ricorrente aveva ottenuto la sanatoria per un ampliamento e chiedeva al comune il certificato di abitabilità.

Tuttavia, il comune ha sospeso il procedimento, affermando che per l’agibilità serve una SCA con la documentazione richiesta dall’articolo 24.

Il TAR Molise ha confermato tale decisione, sottolineando che il certificato di abitabilità non è più rilasciato, sostituito dalla procedura della SCA introdotta nel 2016.

Pertanto, il comune ha correttamente richiesto alla ricorrente di presentare la documentazione prevista per la SCA.

Abitabilità: le regole attuali

L’Amministrazione comunale, in lineare applicazione dell’attuale formulazione dell’art. 24 dpr 380/2001, ha fatto quindi semplicemente notare al privato istante che l’abitabilità di un edificio, a seguito di un condono, è oggi conseguibile a mezzo non più di un certificato rilasciato dal Comune, bensì dello strumento della Segnalazione certificata di abitabilità (SCA), che deve essere presentata dalla stessa parte interessata.

E’ per questo che il Comune ha indicato alla ricorrente il fatto che ai fini del completamento del procedimento, per tale motivo “sospeso”, l’interessata avrebbe dovuto produrre essa stessa “la documentazione prevista dall’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.

E non è nemmeno condivisibile l’ulteriore assunto che, in ragione del disposto dell’art. 24, secondo comma, la disciplina dello stesso articolo novellata nel 2016 sarebbe stata applicabile alle sole costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore, “riferendosi essa a termini, finalità e condizioni incompatibili con lavori e costruzioni realizzate più di un lustro prima”.

Il comma 2 dello stesso art. 24, nella sua versione precedente la già citata novella del 2016, prevedeva analogamente, per il certificato di agibilitàche questo venisse rilasciato “con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma1 …”.

Nella sua attuale formulazione il comma dell’articolo prevede, infatti, quanto segue: “2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1…”.

Risulta allora evidente che il nuovo comma 2 dell’articolo ha eliminato il riferimento al certificato di abitabilità, non più previsto, sostituendolo con il regime della segnalazione, mentre non ha modificato in nulla, per converso, l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina di cui si tratta.

Ultimo aggiornamento

8 Marzo 2024, 23:53