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Tettoia: quando è pertinenziale e non serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: se assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche, risultando liberamente edificabili

Data:
11 Marzo 2024

La tettoia è un’opera edilizia che, di base, richiede il permesso di costruire ma vi possono essere dei casi nei quali delle piccole tettoie possono qualificarsi come pertinenziali e, come tali, essere esenti dal titolo abilitativo.

E’ il caso della sentenza 2110/2024 dello scorso 4 marzo del Consiglio di Stato, inerente il ricorso di un privato avverso l’ordinanza di demolizione per alcune opere abusive.

Tettoia a protezione di un terrazzino: la corretta qualificazione

Per quel che riguarda la tettoia, essa era stata posta a protezione di un piccolo terrazzino.

Secondo il comune, quanto al nuovo volume realizzato mediante la chiusura della originaria tettoia presso i locali di deposito a valle, “la chiusura di una preesistente tettoia comporta non la sola copertura di una superficie, ma la piena utilizzabilità di un volume in ampliamento del fabbricato cui accede” “l’intervento in questione – chiusura di una preesistente tettoia – deve configurarsi non come intervento manutentivo che, in quanto tale, presuppone la natura non innovativa degli apporti edilizi, ma come vera e propria ristrutturazione edilizia così come definita dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 380/2001”.

Secondo l’appellante, le opere contestate come assoggettabili al titolo edilizio del permesso di costruire sarebbero qualificabili come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) dpr 380/2001.

Si arrivava quindi al Consiglio di Stato, dopo che il TAR competente aveva confermato i riscontri del comune, secondo cui non sarebbe possibile qualificare la tettoia in oggetto alla stregua di mera pertinenza, per cui il ricorrente non potrebbe sottrarsi al regime edilizio del permesso di costruire.

Tettoie pertinenziali: i requisiti

Palazzo Spada ribalta la situazione e accoglie il ricorso: questa è una tettoia pertinenziale

Ciò in quanto, quando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata, le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche, risultando liberamente edificabili qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredoriparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Le tettoie che richiedono il permesso di costruire

Invece, “per giurisprudenza assolutamente consolidata, la realizzazione di una tettoia non ha carattere pertinenziale e richiede il rilascio del permesso di costruire (solo) quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio“.

Quindi, solo la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2024, 20:05