21 Dicembre 2021
OBBLIGO UTILIZZO FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI: NUOVA DISCIPLINA
L’art. 26 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, in combinato disposto con l’Allegato III, abroga e sostituisce l’art. 11 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 e il relativo Allegato III, a partire dal 13/06/2022.
Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili
In particolare, l’art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 13/06/2022, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 medesimo.
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
L’Allegato III al D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199 specifica gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili, la formula con la quale calcolare la potenza elettrica di tali impianti misurata in kW, le caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti, i casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo e le modalità di verifica.
L’inosservanza del suddetto obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Relazione tecnica di progetto
Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 nella relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192.
Una copia della relazione è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del D. Leg.vo 192/2005.
Incentivi statali
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento del suddetto obbligo, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l’erogazione di prestiti a tasso agevolato.
Incompatibilità o impossibilità di adempiere
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione (o l’incompatibilità con i vincoli di tutela previsti dalla parte II e dalle lett. b) e c) dell’art. 136, comma 1, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42) è evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto dal par. 4 dell’Allegato III al D. Leg.vo 199/2021.
Inapplicabilità dell’obbligo
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili non si applica:
– agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione (l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel titolo abilitativo);
– agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.
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