Sportello Unico per l'Edilizia

Opere interne: quando per la rimozione di un pilastro in muratura basta la SCIA

Tar Campania: la rimozione di un pilastro in muratura al livello piano strada, senza incidere sul prospetto esterno, rientra nell'alveo applicativo della manutenzione straordinaria e non in quello della ristrutturazione edilizia

Data:
13 Febbraio 2024

Con sentenza 202/2024 del 29 gennaio, il Tar Campania (Salerno) affronta il caso della rimozione di un pilastro in muratura al livello piano strada, nel locale bar, senza incidere sul prospetto esterno, pilastro sostituito nella sua funzione statica da un telaio realizzato con profili di acciaio opportunamente dimensionati, ancorato alla base sulla soletta in calcestruzzo armato esistente.

Per quesa opera ‘interna’, spiegano i giudici amministrativi, è sufficiente una SCIA.

Il ricorso si era reso necessario stante l’inibizione dei lavori ordinata dal comune, che però viene ‘ribaltato’ dal TAR, secondo cui le opere in contestazione sono evidentemente sussumibili nell’alveo applicativo della manutenzione straordinaria e non in quello della ristrutturazione edilizia, come invece prospettato dal comune.

Il referimento normativo richiamato dal TAR Salerno è l’art. 3, comma 1, lett. b) e d) del dpr 380/2001, per il quale

  • sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico: tra questi sono ricompresi gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso (T.A.R. Milano, sez. II, 28/06/2023, n.1629);
  • la ristrutturazione edilizia, invece, ricomprende, ex art. 3, comma 1, lett. d), dpr 380/2001, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; con la precisazione che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (T.A.R. Catania, sez. II, 11/04/2023, n.1168);

Solo per questa ultima tipologia di opere edilizie è necessario il permesso di costruire: il ricorso è da accogliere e l’inibizione alla realizzazione delle suddette opere con SCIA è illegittima.

Ultimo aggiornamento

13 Febbraio 2024, 19:12