Sportello Unico per l'Edilizia

Riapertura di una porta finestra murata: quale titolo abilitativo serve?

Tar Lazio: per delle opere di demolizione e di costruzione di tramezzi interni è sufficiente la mera comunicazione di inizio attività (ferma la presentazione del relativo progetto asseverato da un tecnico abilitato e salvo denuncia di fine lavori)

Data:
5 Febbraio 2024

Il Tar Lazio, nella sentenza 809/2024 del 17 gennaio scorso, ha affrontato il caso di un ricorrente sanzionato per lavori di rimozione del cartongesso che copriva una porta finestra nel cortile condominiale, eseguiti con una regolare CILA.

Il comune aveva ordinato l’interruzione dei lavori, affermando che la demolizione di una parete in muratura richiedeva un titolo edilizio (permesso di costruire).

Per riaprire una porta-finestra basta una comunicazione di inizio lavori

Il TAR ha sottolineato che, secondo la documentazione presentata, i lavori non differivano dalle planimetrie depositate al comune e non danneggiavano l’aspetto esterno dell’edificio, concludendo che tali interventi rientravano tra gli interventi edilizi liberi, non richiedendo autorizzazioni specifiche, ma solo una comunicazione di inizio attività.

Nella sentenza si afferma che “i lavori effettuati dal ricorrente, consistenti in opere di demolizione e di costruzione di tramezzi interni, possono ben rientrare nella categoria degli interventi edilizi liberi, i quali, ai sensi dell’articolo 22 del TU Edilizio non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo sufficiente la mera comunicazione di inizio attività (ferma la presentazione del relativo progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori)“.

Ne deriva l’illegittimità della sanzione pecuniaria applicata, non risultando alcun intervento edilizio “pesante”, né alcun mutamento di destinazione d’uso nell’ambito di una stessa categoria, che sia stato effettuato in assenza di apposito titolo abilitativo.

CILA o SCIA per le tramezzature interne?

In definitiva, in virtù di quanto disposto dal TAR, si può affermare che per dei lavori interni non coinvolgono elementi strutturali e non comportano un cambio di destinazione d’uso, può essere sufficiente una CILA, anche se la norma citata – l’art.22 del Testo Unico Edilizia – riguarda la SCIA.

La CILA è infatti abilitante per le opere di manutenzione straordinaria leggera (modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti non strutturali degli edifici), tra le quali rientrano anche la realizzazione di aperture, chiusure o ampliamento di porte interne.

Ultimo aggiornamento

5 Febbraio 2024, 20:17