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Pergotenda: le discriminanti per l’attività di edilizia libera

Tar Umbria: non è una pergotenda liberamente installabile una struttura in metallo di ampie dimensioni con sovrastante telaio e ancoraggio con tiranti Non tutte le pergotende sono installabili senza permesso di costruire, ma il problema di fondo è che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le strutture definite “pergotende” pongono particolari problemi di individuazione e classificazione.

Data:
7 Dicembre 2018

Tar Umbria: non è una pergotenda liberamente installabile una struttura in metallo di ampie dimensioni con sovrastante telaio e ancoraggio con tiranti

Non tutte le pergotende sono installabili senza permesso di costruire, ma il problema di fondo è che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le strutture definite “pergotende” pongono particolari problemi di individuazione e classificazione.

Un caso illuminante su cosa si intende per pergotenda ce lo propone la recente sentenza 624/2018 del 28 novembre scorso del Tar Umbria, che ha chiarito bene quando sussistono le condizioni per l’edilizia libera e quando, come nel ‘nostro’ caso, no, con conseguente abuso edilizio e ordinanza di demolizione per la struttura realizzata.

Strutture in metallo: non sono tutte pergotende…

Secondo il Tar, non può essere considerata una pergotenda liberamente installabile una struttura in metallo composta “da quattro profilati in ferro (sezione di ingombro 0,20 x 0,20, inglobati in dei carter metallici) con funzione pilastri strutturali a sostegno del soprastante telaio orizzontale. Alla base di ogni pilastro è stata saldata una piastra in acciaio con quattro fori all’altezza degli spigoli, da dove salgano quattro tirafondi in acciaio fissati alle suddette piastre mediante bulloni per una superficie pari a 64,00 mq”.

Pergotende: le caratteristiche base

  1. è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo;
  2. sotto il profilo normativo la realizzazione di tale costruzione, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del dpr 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera, secondo la configurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche;
  3. l’opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo) deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda;
  4. la tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può definirsi “pergotenda” e non considerarsi una “nuova costruzione”, deve essere in materiale plastico e retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 22 dicembre 2017 n. 12632).

Ecco: una tale opera, per la sua consistenza e le caratteristiche costruttive, non è un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. È fondamentale, invece, che si tratti di una struttura leggera, tanto da far assumere carattere preminente alla tenda che costituisce elemento di protezione dagli agenti atmosferici. Al contrario, quando la struttura per le sue caratteristiche tecniche alteri la sagoma dell’edificio, abbia una dimensione considerevole e presenti un ancoraggio massiccio al suolo, va classificata come nuova costruzione e per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire. Come, appunto, nel caso esaminato.

Pergotende e tettoie: altro problema?

Il Tar Umbria però va avanti, ricordando che recentemente il Consiglio di Stato ha assimilato le pergotende alle tettoie, evidenziando che la relativa disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza, anche seguito dell’introduzione del d.m. 2 marzo 2018, “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera” (cd. Glossario dell’edilizia libera).

Tali sarebbero “per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura”. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera.

Simile ma non uguale, attenzione. Non è infatti possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, “l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera“.

Si torna quindi alla pergotenda del caso di specie: qui l’amministrazione ha adempiuto al suddetto onere istruttorio e motivazionale, illustrando compiutamente le caratteristiche dell’intervento realizzato. Viene in particolare in rilievo il fatto che la struttura ha una dimensione rilevante, pari a 64 mq, e non è classificabile come struttura leggera, sia per le dimensioni degli elementi costruttivi e dei materiali utilizzati (profilati in ferro con sezione di ingombro 0,20 x 0,20) sia per le modalità di fissaggio al suolo. Qui quindi c’è trasformazione edilizia e serve il permesso di costruire.

Ultimo aggiornamento

7 Dicembre 2018, 17:08