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Pergotenda o presunta tale: quando si rientra nell’edilizia libera

Consiglio di Stato: nella pergotenda, l’opera principale deve essere costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, e che la struttura sia meramente accessoria alla tenda stessa

Data:
3 Aprile 2024

Una struttura in alluminio, telo e vetro chiuso sia in copertura che lateralmente inglobando all’immobile preesistente una superficie di somministrazione arredata con tavoli e sedie di circa 70,00 mq. con un’altezza di m. 2,70 al colmo e m. 2,30 alla gronda non è una pergotenda ma una ristrutturazione edilizia abusiva senza la previa richiesta del permesso di costruire.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 2503/2024 del 15 marzo, che ha respinto il ricorso di una società coinvolta in una controversia legale riguardante la realizzazione di una struttura che afferma, appunto, essere una pergotenda, ma che viene contestata come una costruzione autonoma.

La struttura non è una pergotenda

Palazzo Spada analizza l’opera, concludendo che la struttura non corrisponde ai requisiti di una pergotenda.

La società sostiene di aver ricevuto l’autorizzazione per installare una pergotenda tramite una SCIA presentata nel 2013, ma le modifiche apportate alla struttura non la rendono conforme a tale definizione.

Infatti, come ormai costantemente affermato in giurisprudenza, infatti, perché possa parlarsi di “pergotenda” «è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

  • l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”» (CDS, II, s. 9808/2023).

In questo caso, invece, siamo di fronte ad una costruzione stabile, realizzata in alluminio e chiusa sia lateralmente che superiormente, utilizzata come superficie per la somministrazione, e non come una semplice tenda.

Il Consiglio di Stato conferma quindi l’ordine di demolizione emesso dalle autorità comunali, qualificando l’intervento come una ristrutturazione senza titolo, e non come una pergotenda.

Ultimo aggiornamento

3 Aprile 2024, 20:25