7 Ottobre 2022
Pergotenda: se l’elemento preponderante è la tenda, ok all’edilizia libera
Una tenda ombrasole posta a parziale copertura di un chiosco commerciale è attività edilizia libera e non rientra tra le opere necessitanti di permesso di costruire (ex art.3 Testo Unico Edilizia).
Lo ha precisato il Tar Lombardia nella sentenza 1963/2022 del 6 settembre scorso, dove si sottolinea che se gli elementi posti a copertura e a parziale chiusura perimetrale dell’area non si rivelano stabili e permanenti, trattandosi di opere (pedana mobile, tenda ombrasole retrattile e paraventi apribili), che hanno, all’evidenza, funzione accessoria e di arredo dello spazio esterno, oltre ad essere precarie, in quanto facilmente amovibili, allora si rientra nell’edilizia libera (art.6 TU Edilizia).
La giurisprudenza – continua il TAR – ha infatti condivisibilmente affermato che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda o, come nella specie, “tenda ombrasole”) rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenta un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.
La discriminante fondamentale è, qui, l’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, che porta l’insieme a non essere qualificabile come organismo edilizio comportante la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619; Id., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979; Id., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1783; Id., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).
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- TAR Milano sentenza 1963-2022 no index [167 KB]
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