Sportello Unico per l'Edilizia

Permesso di costruire o SCIA, cosa serve per la posa di un cancello?

Tar Campania: per la posa di un cancello di modeste dimensioni basta la SCIA.

Data:
28 Giugno 2018

Tar Campania: per la posa di un cancello di modeste dimensioni basta la SCIA. Serve il permesso di costruire se le dimensioni sono notevoli

Nel caso in cui si voglia recintare la proprietà con conseguente realizzazione di un nuovo ingresso, ci si chiede spesso quali siano i titoli edilizi necessari per giustificare la posa di un cancello.

In particolare, il dubbio riguarda se è effettivamente necessario richiedere all’Amministrazione il relativo permesso di costruire o è sufficiente una semplice SCIA.

Con la sentenza 3298/2018 il Tar Campania è intervenuto in merito ad una controversia riguardante appunto la posa di un cancello, facendo chiarezza in merito ai dovuti titoli edilizi in riferimento a recinzioni, muri di cinta e cancellate.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato al Tar Campania da un proprietario che, in seguito alla realizzazione di alcune opere, ha ricevuto l’ingiunzione di demolizione da parte del Comune.

In particolare, l’ordine di demolizione riguarda le seguenti opere abusive, realizzate in assenza di permesso di costruire:

  • fabbricati in lamiera
  • fabbricati in muratura
  • tettoie in lamiera
  • basamento in calcestruzzo
  • container appoggiati al suolo
  • due passi carrai con cancelli in ferro
  • pavimentazione dell’intera area in parte con conglomerato cementizio ed in parte con tappetino bituminoso di asfalto

Con riferimento al regime edilizio applicabile ai cancelli colpiti oggetto dell’ordine di demolizione, i giudici amministrativi fanno riferimento all’orientamento giurisprudenziale prevalente che, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, dispone quanto segue:

 le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale.

Il Tar ha evidenziato che, in tutti i casi riferiti alle opere che servono a delimitare i confini di un terreno, non si possano utilizzare delle regole standard e sempre uguali; è necessario valutare l’impatto effettivo che determinerebbero sul preesistente assetto territoriale.

Ne deriva, in linea generale, che la posa di un cancello resta sottoposta al regime della SCIA per indicare l’inizio dei lavori se non supera in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, ossia si tratta di un manufatto di corpo ed altezza modesti. Necessitano, invece, del permesso di costruire laddove suddetta soglia risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale dell’intervento e della trasformazione del terreno (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).

Nel caso in questione, in riferimento al corredo fotografico depositato dai ricorrenti, si evincono le notevoli dimensioni dei cancelli, tali da permettere l’agevole ingresso di grossi camion all’interno di un’area adibita a parcheggio di automezzi.

Pertanto, atteso che la realizzazione dei cancelli doveva essere preventivamente assentita con permesso di costruire, in quanto la suddetta soglia (della trasformazione urbanistico-edilizia) risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale del’intervento, si palesa appropriata la sanzione demolitoria da parte dell’Amministrazione comunale.

Ultimo aggiornamento

28 Giugno 2018, 20:30