Edilizia

28 Giugno 2018

False dichiarazioni per la richiesta del titolo edilizio: le conseguenze

Tar Lombardia: in caso di dichiarazioni false alla base del richiesta del titolo edilizio, la PA può intervenire anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto per l’annullamento

In materia di titoli edilizi, l’amministrazione pubblica conserva il potere di intervenire dopo la scadenza del termine per l’annullamento d’ufficio (18 mesi) nel caso in cui i provvedimenti amministrativi siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato”, seppur previo accertamento con sentenza passata in giudicato.

Lo ha ricordato il Tar Lombardia con la sentenza 574/2018 dello scorso 12 giugno, dove si evidenzia che “laddove una concessione edilizia sia stata ottenuta in base ad una falsa rappresentazione dello stato effettivo dei luoghi negli elaborati progettuali, al comune è consentito di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto concesso senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse“.

Il tutto, precisano i giudici amministrativi, nasce dal presupposto che l’ordinamento italiano vede con particolare disfavore l’ottenimento di benefici originato da dichiarazioni false, tanto che “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità”.

Inoltre:

  • l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è in re ipsa nel caso di ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione dolosa o colposa, della realtà da parte del relativo destinatario, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento autorizzativo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 13/6/2017 n. 3213, che risulta appellata; si veda anche T.A.R. Reggio Calabria – 7/6/2017 n. 527);
  • la discrezionalità dell’amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso (Consiglio di Stato, sez. IV – 14/6/2017 n. 2885);
  • come osservato dal C.G.A. Sicilia – sez. riunite – 13/3/2018 n. 11, non può essere considerato incolpevole l’affidamento di chi abbia prodotto un documento non veritiero e l’affidamento tutelabile della PA passa attraverso l’accertamento di un comportamento improntato ai canoni della lealtà e della salvaguardia, tipici della buona fede, in capo al privato.

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