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Piscine: per le coperture in legno serve il permesso di costruire

Cassazione: non è possibile considerare questo tipo di strutture come opere temporanee o pertinenze dell’edificio principale Non si può realizzare una copertura in legno a una piscina (piscina coperta) senza chiedere il permesso di costruire, ed è assolutamente inutile invocare la “precarietà” della costruzione se la struttura non viene rimossa dopo l’uso stagionale o provare a presentarla come pertinenza dell’edificio principale se ha grandi dimensioni.

Data:
9 Gennaio 2019

Cassazione: non è possibile considerare questo tipo di strutture come opere temporanee o pertinenze dell’edificio principale

Non si può realizzare una copertura in legno a una piscina (piscina coperta) senza chiedere il permesso di costruire, ed è assolutamente inutile invocare la “precarietà” della costruzione se la struttura non viene rimossa dopo l’uso stagionale o provare a presentarla come pertinenza dell’edificio principale se ha grandi dimensioni.

La Cassazione (Sez. III, Penale) mette paletti molto importanti sul tema nella sentenza 342/2019 del 7 gennaio scorso: per i giudici supremi è impossibile considerare questo tipo di strutture come opere temporanee o pertinenze dell’edificio principale.

Il caso

Si tratta dell’esame del ricorso di un privato in ordine al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, per avere realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina ed una casetta in legno quali descritte nell’imputazione. L’abuso edilizio riguarda, in dettaglio, una piscina lunga 19 metri, larga nove e con altezza media superiore ai tre metri.

I paletti sulle coperture delle piscine

Secondo la Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, la sentenza impugnata ha giustamente escluso che si trattasse di opera destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che la copertura – e lo stesso ricorrente sostanzialmente lo riconosce – era stata realizzata, e veniva in concreto utilizzata, stagionalmente, tutti gli anni, durante i mesi meno caldi.

Di fatti, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), dpr 380/2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 40/2010 – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e a., Rv. 267759; Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243). Contrariamente a quanto opina il ricorrente, peraltro, la giurisprudenza formatasi in materia di opere stagionali ha sempre riguardato casi analoghi a quello di specie, vale a dire opere destinate ad essere ciclicamente utilizzate (mediante installazione e successivo smontaggio) in talune stagioni dell’anno.

Quanto al manufatto in legno, inoltre, non v’è dubbio – e neppure il ricorrente lo contesta – che si trattasse di struttura permanente, sicché proprio in base alla disposizione evocata dal ricorrente (che riguarda, tra l’altro, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere…utilizzati come…depositi, magazzini e simili“) deve concludersi per la natura di intervento di nuova costruzione assoggettato al permesso di costruire.

Pertinenze e vani tecnici

La Cassazione, infine, esamina altri due aspetti: quello della pertinenza e una casetta in legno attigua alla piscina, costruita sempre abusivamente:

  • non convince la ricostruzione che vorrebbe far passare la struttura come una semplice pertinenza dell’edificio principale “che ha sempre richiesto che il manufatto abbia ridotte dimensioni“, poiché è irrilevante il fatto che la struttura non supererebbe il 20% dell’edificio principale, altrimenti si finirebbe per caratterizzare come pertinenze e autorizzare senza permesso anche opere “di sicuro impatto urbanistico” solo “perché funzionali a edifici di enormi dimensioni“;
  • riguardo la casetta in legno costruita senza permesso per ospitare alcuni impianti a servizio della piscina, non può assolutamente trattarsi di vano tecnico poiché rilevano le dimensioni dell’edificio (ampio 12 mq, con “due porte di accesso di notevoli dimensioni e di finestre“) giudicate “incompatibili con la semplice necessità di contenere le pompe per il funzionamento della piscina e la caldaia per il riscaldamento dell’acqua“.

Ultimo aggiornamento

9 Gennaio 2019, 06:32