7 Gennaio 2019
SCIA e cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie
Tar Lazio: la segnalazione certificata di inizio attività può, anche in sanatoria, legittimare il mutamento d’uso funzionale
La SCIA alternativa al permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso senza opere è istituto operante anche in sanatoria, restando fermo il potere dovere dell’amministrazione di procedere ad una corretta qualificazione della segnalazione presentata, con possibilità di richiedere le eventuali integrazioni ritenute necessarie ai fini di una esaustiva e corretta istruttoria.
Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 12468/2018 dello scorso 21 dicembre, che ha accolto il ricorso del proprietario contro l’annullamento del provvedimento comunale per mezzo del quale veniva dichiarata “inammissibile” la SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso meramente funzionale della propria unità immobiliare, da uso turistico – ricettivo a residenziale.
Nello specifico, i giudici amministrativi confermano la validità della legge regionale del Lazio n. 7/2017, ed in particolare negli articoli 4 e 6, dove si evidenzia che “la s.c.i.a. in argomento è stata presentata dall’interessato anche ai sensi della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017, con la quale il legislatore regionale ha inteso perseguire […] obiettivi di riqualificazione incentivata delle aree urbane e di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nella prospettiva della limitazione del suolo”.
Il Tar ha aggiunto che “…non è in contestazione che il fabbricato, nel quale è inserita l’unità immobiliare in proprietà del ricorrente, sia stato legittimamente edificato[…] mentre l’eventuale sussistenza di abusi edilizi circoscritti a singole porzioni del fabbricato, consistenti nel cambio di destinazione d’uso senza opere di singole unità immobiliari dalla categoria turistico – ricettiva a quella residenziale, non costituisce causa ostativa all’applicazione della disciplina recata dalla L.R. n. 7 del 2017″.
Ciò in quanto essendo l’edificio “legittimamente realizzato”, per come prescrive l’art. 1 della citata L.R., ne sarebbe consentito, in astratto, il cambio d’uso, con la conseguenza che tale cambio d’uso, se realizzato abusivamente, deve essere considerato suscettibile di sanatoria.
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