Edilizia

9 Novembre 2020

RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI

Domanda
Nel caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi D.lgvo42/04, si chiede ” la demolizione con ricostruzione della stessa volumetria e sagoma con un piano in più e quindi variazione del prospetto, è considerata ristrutturazione edilizia? Il piano in più da destinare a residenza si ottiene variando le altezze di interpiano.

Risposta
Il D.P.R. 380/2001 (TUE)  dedica alla ristrutturazione edilizia l’art. 3, comma 1 lett. d) che enuncia la definizione generale dell’intervento ed aggiunge e sovrappone l’art. 10, comma 1, lett. c) che indica quali interventi di ristrutturazione edilizia sono sottoposti a permesso di costruire in quanto comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (c.d. ristrutturazione edilizia “pesante” che si distingue da quella c.d. “leggera” non soggetta a permesso di costruire).

L’art. 10, comma 1 lett. c) del TUE (lettera sostituita dalla L. 120/2020),  per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, ammette la ristrutturazione edilizia mediante interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva o dei prospetti.

L’aumento di unità immobiliari con aumento di superfici nel rispetto del volume e la modifica dei prospetti, porta ad un organismo edilizio un tutto o in parte diverso dal precedente in quanto incide sull’estetica del fabbricato e sul carico urbanistico, è ristrutturazione edilizia “pesante” soggetta a permesso di costruire.

Si richiama che gli interventi in zona di tutela paesaggistica devono conseguire anche la preventiva autorizzazione paesaggistica che comporta la verifica di compatibilità del progetto con la tutela del paesaggio.

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