30 Settembre 2016
Riduzione Imu fabbricato inagibile, vale anche senza denuncia di inagibilità?
Qualora un immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50%, anche in assenza di richiesta del contribuente. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21 settembre 2016, n. 18453.
Riduzione Ici/Imu ai sensi del dlgs 504/1992 e dl 201/2011
Il dlgs 504/1992 prevedeva 2 possibili procedure per il riconoscimento dell’agevolazione Ici :
- il proprietario poteva richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale a sue spese
- il proprietario poteva presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà
In entrambi i casi, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale con allegata documentazione.
Le stesse regole in merito alla riduzione Imu sono state recepite dal dl 201/2011.
Nel caso in esame, un contribuente si era autoridotto l’imposta del 50%, senza aver presentato denuncia dello stato di inagibilità al Comune. L’amministrazione, pertanto, aveva emesso avviso di accertamento nei suoi confronti per l’imposta non versata.
Presentato ricorso, il contribuente poggiava la sua difesa sulla circostanza che l’effettiva situazione dell’immobile era già nota al Comune.
Infatti, scaduta la concessione edilizia nel 1998, lo stesso ente non aveva concesso alcun permesso edificatorio per la ristrutturazione dell’immobile. Inoltre, tale situazione era già nota al Comune e confermato dall’istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente presentata all’Agenzia del Territorio.
La Corte di Cassazione, a sostegno di una già pronunciata sentenza (10 giugno 2015 n. 12015), ha concluso che il contribuente ha diritto alla riduzione Ici/Imu; la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione del 50% dell’imposta Ici/Imu si ritiene confermata anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, se il Comune era già a conoscenza della situazione di inagibilità del fabbricato.
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