18 Dicembre 2021
Sbancamento in area vincolata: no alla sanatoria urbanistica e paesaggistica
Ulteriori chiarimenti in merito agli sbancamenti di terreno in area paesaggisticamente vincolata giungono con la recente sentenza n. 6813/2021 del Consiglio di Stato.
Il caso
Il proprietario di un terreno in area di particolare pregio paesaggistico sottoposto a vincolo di tutela eseguiva uno sbancamento di terreno tra un preesistente capannone ed il bosco circostante per una superficie di circa 277 m², con altezza variabile fino a un massimo di 7,00 m.
Tale intervento veniva eseguito senza richiedere alcuna autorizzazione, per cui successivamente l’uomo presentava istanza di compatibilità paesaggistica a cui la Soprintendenza rispondeva con un parere negativo.
Seguiva un ricorso al Tar con respingimento e successivo ricorso in appello presso il CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada sottolineano in premessa che oltre al vincolo paesaggistico, l’area oggetto dell’intervento di sbancamento è classificata urbanisticamente come zona di particolare pregio naturalistico nella quale è tutelato il verde pubblico, al fine di preservarne l’integrità ambientale.
Essi spiegano che l’entità materiale dello sbancamento, in grado d’alterare la morfologia ed il pregio ambientale del sito, è tale da non consentire il rilascio in sanatoria dell’accertamento postumo di compatibilità dell’intervento abusivo, che è subordinato all’assenza di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Il CdS chiarisce che secondo l’orientamento giurisprudenziale, ove le opere risultino diverse da quelle sanabili indicate nell’art. 167 del Codice dei beni culturali, le competenti autorità sono vincolate a denegare l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
In aggiunta, lo sbancamento operato dal ricorrente viola anche la disciplina urbanistica, non consentendo il rilascio, art. 36 (Accertamento di conformità) dpr 380/2001, di alcun titolo edilizio in sanatoria, con la conseguente insanabilità ex post dell’intervento abusivo.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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