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21 Febbraio 2019

Sì alla demolizione della tettoia per auto senza permesso di costruire

Tar Puglia: ok alla demolizione di una tettoia box auto di ampie dimensioni senza il permesso di costruire, non si tratta di struttura precaria ma stabilmente utilizzata

Per realizzare una tettoia in ferro ad uso deposito autovetture ed un manufatto ad uso ufficio serve preventivamente il rilascio del permesso di costruire.
A chiarirlo, la sentenza del Tar Puglia n. 171/2019.
Il fatto
Un Comune ingiungeva un ordine di demolizione nei confronti di un privato per la realizzazione di manufatti senza il permesso di costruire: in particolare l’ordine di demolizione riguardava:
la realizzazione di una tettoia in ferro ad uso deposito autovetture, avente superficie interna di quasi 200 m², con pavimentazione in battuto di cemento;
l’installazione di un manufatto prefabbricato in pannelli coibentati ad uso ufficio, con annessa pensilina poggiata ad angolo su un pilastrino in ferro.
Il proprietario avanzava ricorso al Tar in quanto, secondo lui, si tratterebbe di interventi di edilizia libera o rientranti tra quelli che il dpr 380/2001 assoggetta ora al regime della DIA, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37.
Sentenza del Tar Puglia
Secondo il Tar il ricorso è infondato e va respinto. Le opere edilizie abusive in esame costituiscono strutture non precarie, ma stabilmente utilizzate come deposito o ambiente di lavoro soggette al regime del permesso di costruire.
Infatti, ai sensi dell’ex art. 3, lett. e.5) del DPR 380/2001 sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
La precarietà dell’opera
Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, continuano i giudici amministrativi, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene.
Ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data dal manufatto dal costruttore e si deve, invece, valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (ex multis T.A.R. Campania – Napoli 10.6.2011 n. 3114).
Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve quindi seguire il criterio funzionale e non strutturale.
Pertanto, qualora un’opera è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016), come nel caso in esame.
Infine, viene evidenziato che produce trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, “a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale e l’amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 17/07/2018, n. 1174).

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