Sportello Unico per l'Edilizia

Sintesi degli impianti FOTOVOLTAICI da destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella “MANUTENZIONE ORDINARIA”, come ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA da realizzare con la: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL)

NUOVA: LEGGE n. 34 del 29 aprile 2022 art. 9 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Data:
19 Maggio 2022

Normativa:

  • NUOVA: LEGGE n. 34 del 29 aprile 2022 art. 9 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
  • Lgs. 03.03.2011, n. 28 e s.m.i., art. 6, comma 11, art. 7, comma 1 e 5, art. 7/bis c. 5, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili…)
  • Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
  • M. 10.09.2010 Tabella 1. Punti 11.9, 12.1 (Linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e s.m.i.
  • Legge 09.01.1991, n. 10 e s.m.i., recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (in particolare, l’articolo 26, c. 1, secondo periodo);
  • DPR 380/2001, art. 3 c. 1/a (Manutenzione ordinaria) e art. 6 (Attività edilizia libera)
  • Lgs. 30.05.2008, n. 115 e s.m.i., art. 11, commi 3, del recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
  • Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili) – DM 2 marzo 2018

allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 98 al 103, ora aggiornati dalla nuova legge)

Avvertenza:

A fronte della legislazione di non facile definizione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre narrazioni e letture.

La novella legislazione interviene con un pacchetto di modifiche alla normativa energetica, con l’intento nell’immediato di favorire un miglioramento delle procedure e più in generale per facilitare un processo di semplificazione delle installazioni e produzioni alternative.

Si precisa però che la Comunicazione, in questi casi, non può essere presentata per lavori edilizi diversi, se non quelli strettamente legati al funzionamento dell’impianto riguardante lo stesso provvedimento.

(CIL) – Comunicazione inizio lavori per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) –

Trattasi di un titolo abilitante a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, non viene rilasciato ma presentato direttamente, nello stampato predisposto unificato al Comune.

(CIL) – Abilitazione e limiti –

La dichiarazione della (CIL) concerne la realizzazione (e l’esercizio) dei soli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili2.

In particolare, la procedura della (CIL) è prescritta solamente per gli impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella tabella di riepilogo che segue.

Si ribadisce che tale auto comunicazione non trova applicazione per l’effettuazione delle opere edilizie che non riguardano tali realizzazioni, per le quali continuano ad applicarsi le vigenti procedure amministrative dei titoli abilitative edilizi, (CILA edilizia/SCIA/Permesso di costruire) in funzione della tipologia delle stesse opere da eseguire.

(CIL) – Progettista – Direttore dei lavori –

Per la (CIL) è necessaria la presenza di un tecnico abilitato (anche della stessa ditta costruttrice) responsabile della progettazione dell’impianto, che al termine dei lavori rilasci il certificato di conformità, riguardante la sicurezza degli impianti3 e di collaudo, come indicati nel modello unificato.

(CIL) – Responsabilità del progettista –

Il progettista, in altre parole il tecnico abilitato, (titolare, ovvero colui che provvede alla progettazione, che coordina gli altri eventuali tecnici, che si inseriscono nel procedimento), il quale assevera che l’opera da realizzare descritta negli elaborati progettuali è conforme agli strumenti urbanistici, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (art. 359 C.P.) ed in caso di falsità ideologica in certificazione è punito dall’art. 481 c.p. (Non errori materiali, ma la volontà di trarre in inganno la pubblica amministrazione).

(CIL) – Presentazione

La comunicazione (CIL), deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), prima dell’effettivo inizio dei lavori.

(CIL) – Documentazione da allegare.

Prima di iniziare i lavori, il proprietario dell’immobile o chi per esso presenta la (CIL) (nello specifico stampato)

accompagnata da:

  • Relazione tecnica dettagliata a firma di un progettista abilitato con la quale lo stesso attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
  • Elaborati grafici necessari ad illustrare l’intervento da
    • Impianto da realizzare, dove, in che modo, caratteristiche, potenza nominale, complessiva,
    • Schema elettrico unifilare dell’impianto;
    • Fotocopia del documento di identità;
    • Eventuale delega alla presentazione della domanda;

o Quant’altro indicato nello stampato unificato, anche regionale.

(CIL) – Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

Se dovuti, vi è l’opportunità per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla “CIL” da presentare, ed iniziare i lavori.

Per le autorizzazioni comunque denominate che non ha la possibilità di allegare al momento della presentazione e che per le quali non è prevista l’autocertificazione, rivolge istanza allo Sportello unico (SUE o SUAP), tramite la stessa (CIL), affinché provveda ad acquisirle direttamente, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

L’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi, con comunicazione al soggetto interessato.

(CIL) – Documentazione esclusa dall’autocertificazione –

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • Le autorizzazioni, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza,
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere, in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa

(CIL) – Presentazione documentazione relativa alla sicurezza degli impianti –

Deposito del progetto relativo all’impianto da realizzare (integrare, modificare), a firma di un tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, (con la stessa CIL).

(CIL) – Inizio dei lavori –

È consentito l’inizio dei lavori solo dopo la presentazione ed il posizionamento del cartello di cantiere, (con le informazioni relative ai lavori, all’impresa costruttrice, al progettista, ecc.).

Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, riguardanti la tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.

(CIL) – Comunicazione del nome dell’impresa –

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare il nome dell’impresa allo Sportello unico

(anche attraverso la presentazione del progetto del fotovoltaico e della sicurezza degli impianti).

La ditta, che in ogni caso, deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro presso la Camera di Commercio8 in possesso del certificato di riconoscimento che deve essere esibito, a richiesta, al committente quale prova dell’abilitazione. L’impresa deve effettuare i lavori, secondo gli elaborati progettuali in conformità alle norme tecniche CEI 0-219, riguardante i pannelli fotovoltaici.

(CIL) – Progettista – Direttore dei lavori –

Il tecnico abilitato incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

(CIL) – Inizio lavori alla presenza di vincoli paesaggistici –

Se l’intervento edilizio è assoggettato a tutela, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

Riguardo ai vincoli paesaggistici:

  • Se installati in are protetta dal punto di vista paesaggistico, non abbisognano dell’autorizzazione semplificata10. (D.M. 31/07, all. A6)
  • Se gli interventi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 136 c. 1 lett. b, c, del D. Lgs. n. 42/200411 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, necessita l’autorizzazione paesaggistica semplificata12, o ordinaria13 con la possibilità di installazione, (nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, di cui all’art. 136 c.1/c) di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, (eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale).
  • Se installati in are protetta dal punto di vista culturale, abbisognano di autorizzazione ordinaria. (Art. 21 del Lgs. n. 42/2004)
  • Se installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico, occorre l’autorizzazione della autorità titolare del

 Con la nuova disciplina è ora possibile l’installazione con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, anche nelle zone “A” come individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

Come già accennato è bene sottolineare che la novella normativa inserisce l’installazione degli impianti citati nell’attività edilizia libera15, facendoli rientrare nella declaratoria della manutenzione ordinaria, con tutto ciò che riguarda la regolamentazione di quest’ultimo intervento manutentivo.

Una condizione che pone in modo specifico la legge per la realizzazione di interventi ed opere in attività edilizia libera, nella quale rientra la citata manutenzione ordinaria è che siano: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e con anche il rispetto delle altre normative di settore…”

Tali prescrizioni non vengono riprese dalla nuova legge, perché già contemplate per l’esecuzione di opere rientranti appunto nella manutenzione ordinaria.

La stessa normativa comunale, anche se di rango inferiore, (per il principio della gerarchia delle fonti), non si ritiene superata perché è la medesima legge che disciplinando l’installazione degli impianti come manutenzione ordinaria, l’assoggetta alle limitazioni riguardanti l’intervento medesimo.

Ne deriva che gli strumenti urbanistici possono prevedere e porre vincoli e limitazioni alle installazioni18, (come, solo per fare un esempio, non consentire o limitarne le installazioni negli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo).

Rimanendo in argomento si ritiene altresì non applicabile anche l’altro principio della successione delle norme nel tempo19, mentre dovrebbe trovare invece applicazione il principio di specialità, a favore del testo unico per l’edilizia (norma speciale) a discapito delle misure urgenti del decreto per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e lo sviluppo delle energie rinnovabili (che fa riferimento appunto al testo unico).

(CIL) – Comunicazione di fine lavori – Collaudo dell’impianto –

Al termine dei lavori l’interessato, comunica al Comune la fine dei lavori, utilizzando il modulo unificato, allegando il certificato di conformità riguardante la sicurezza degli impianti 20e quello del collaudo dell’opera realizzata, che gli vengono rilasciati dall’impresa costruttrice, dallo stesso progettista dell’impianto, o tecnico abilitato.

(CIL) – Aggiornamento catastale

A fine lavori, con il certificato di collaudo, il progettista o tecnico abilitato trasmette relativamente al catasto, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni al riguardo.

(CIL) – Validità e durata –

La normativa statale non indica il periodo di validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, come la PAS.

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con altri titoli abilitanti, per stabilire il periodo di validità dal momento della presentazione, è necessario che la regione (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

(CIL) – Agibilità – Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) –

Non dovrebbero essere previste, con la (CIL), opere che possono portare alla presentazione della SCA. In questo caso è necessario fare riferimento alla normativa comunale.

(CIL) – Sicurezza sul lavoro – (D.lgs. n. 81/2008)

Nell’apposito stampato il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con i necessari adempimenti relativi, ai rischi.

In ogni caso i lavori di installazione devono avvenire nel rispetto della suddetta normativa.

Ultimo aggiornamento

22 Maggio 2022, 08:54