23 Maggio 2022
Conversione DL Ucraina ed Energia: le misure per le fonti rinnovabili in edilizia
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge 51/2022 di conversione, con modificazioni, del DL 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Contestualmente, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 21/2022 coordinato con la legge di conversione.
La legge 51/2022, tra l’altro, contiene alcune novità di rilievo in materia di autorizzazioni e VAS:
- l’articolo 7-quinquies, che interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all’autorizzazione. Resta ferma la parte del comma – introdotta con il recente decreto-legge n. 17 – che richiede che il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER;
- l’articolo 7-sexies reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. Nello specifico:
- si estende da 300 a 500 metri la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all’installazione di impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 20 d.lgs. 199/2011;
- si estende da 150 a 300 metri la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra specificato.
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