Edilizia

15 Giugno 2022

Superbonus – Per le varianti ci vuole la CILA-S

Domanda
Prima dell’entrata in vigore della CILAS – D.L. 77/2021 – (05/08/2021) – è stata presentata SCIA per un intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Nel caso in cui si renda necessaria una variante in corso d’opera oggi è necessario presentare una SCIA in variante o bisogna presentare una CILAS in variante?

Risposta
L’art. 33 del DL n. 77 del 31/5/2021 (in vigore dal 1/6/2021), per semplificare la disciplina edilizia degli interventi incentivati al 110%, ha modificato l’art. 119 del decreto “Rilancio” n. 34 del 2020, stabilendo che gli stessi (ad esclusione solo di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’immobile) debbano comunque qualificarsi come interventi di manutenzione straordinaria e siano soggetti a CILAS.

Il modulo unico nazionale per la CILA-S, specifico per i lavori incentivati al 110%, è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, dal 5/8/2021 (data di sottoscrizione e pubblicazione dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie e autonomie locali che ha approvato il modulo standardizzato Cila-Superbonus).

In merito alle pratiche edilizie, è venuta a determinarsi la seguente situazione.

Fino al 1/6/2021 non esisteva una disciplina speciale per i lavori che beneficiano del Superbonus 110% per cui erano attuati in applicazione la disciplina ordinaria dell’edilizia (dpr 380/2001) e mediante la modulistica unificata nazionale, o, ove esistente quella regionale. I lavori, prima dell’entrata in vigore del DL 77/2021, sono stati dunque assoggettati a CILA, SCIA, permesso di costruire in relazione alla tipologia di intervento. Tali titoli restano validi ed efficaci in quanto legittimamente formatisi alla data della loro presentazione o del rilascio.

Dal 1/6/2021 tutti gli interventi incentivati (esclusi quelli di demolizione e ricostruzione dell’immobile) sono qualificati di manutenzione straordinaria e soggetti a CILAS ma, fino al 5/8/2021, non esisteva una modulistica obbligatoria.

Ricostruito il quadro temporale, per i lavori avviati prima ed in essere alla data del 1/6/2021, dal Quaderno ANCI Cila-Sperbonus (reperibile sul sito di ANCI) si riporta  “è  possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della Cila superbonus. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti”.

Alla luce di quanto ricostruito, nel merito specifico del quesito, si ritiene che per la variante alla SCIA debba essere presentata una CILA-S, modulistica obbligatoria dal 5 agosto 2021, nella quale andrà indicato il titolo precedentemente presentato con una ricognizione delle opere effettuate.

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