Edilizia

27 Maggio 2021

Tettoia aperta lateralmente: deve rispettare le distanze tra costruzioni?

Una tettoia priva di pareti laterali si configura come nuova costruzione e deve rispettare i 10 metri tra pareti finestrate prescritti dall’art. 9 del dm n. 1444/1968.

La sentenza n. 752/2021 del Tar Calabria chiarisce il caso.

I fatti in breve

Un privato presentava presso il Comune la richiesta di un permesso di costruire per l’installazione di una tettoia su area di proprietà ricadente in zona omogenea B (aree soggette alla ricomposizione degli isolati attraverso interventi puntuali).

La tettoia, che doveva sorgere in adiacenza ad una struttura già esistente ad uso garage, era:

  • composta da 6 pilastri su cui poggiava una copertura opaca di tegole a due falde;
  • di dimensioni in pianta di 3,90 x 5,00 m e altezza alla gronda di 2.30 m.

Successivamente, l’Ente territoriale rifiutava il rilascio del permesso di costruire, poiché l’opera in progetto e l’immobile esistente sul lotto confinante risultavano essere ad una distanza inferiore ai 10 metri prescritti dall’art. 9 comma 1 punto 2) del dm 1444/68.

Il privato sosteneva, invece, che la tettoia in progetto, poiché era priva di pareti a chiusura dei lati, sarebbe risultata inidonea a creare quelle intercapedini tra edifici, dannose per la salubrità e per l’igiene.

Per tale motivo il privato decideva di far ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Calabria

I giudici premettono che all’art. 9 comma 1 punto 2) del dm 1444/68 viene stabilito (in merito alle distanze minime tra fabbricati e in relazione alle diverse zone territoriali omogenee che non ricadano nel caso delle zone A e C) che per i:

nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

Detto questo, il Tar ricorda che la giurisprudenza, sia amministrativa che civile, ha poi precisato che:

ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera.

I togati osservano in proposito che la tettoia in questione è, quindi, da considerarsi alla stregua di nuova costruzione, rilevante ai fini del calcolo della distanza minima tra edifici, poiché costituirebbe un ampliamento funzionale del corpo di fabbrica già esistente, il quale presenta una porta di accesso e una finestra proprio in corrispondenza della tettoia medesima.

Dal provvedimento di diniego emerge, quindi, che l’opera in progetto e l’immobile esistente del lotto adiacente sono collocati ad una distanza inferiore ai dieci metri prescritti dall’art. 9 dm n. 1444/68, risultando pertanto legittimo (a parere del Tar) il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di costruire.

Il ricorso, per tali motivi, non è accolto.

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