4 Settembre 2018
Tettoia e pergolato: analisi delle differenze tra le due strutture
Consiglio di Stato: il pergolato, quando è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla relativa disciplina urbanistica
Il Consiglio di Stato, con sentenza 5008/2018 del 22 agosto scorso, ha ribadito che non si può realizzare una tettoia (per la quale serve il permesso di costruire) di 40 mq senza permesso di costruire, tentando di farla passare per un pergolato (attività di edilizia libera).
Tettoia e pergolato: tutte le differenze
Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto perché il manufatto, essendo “una struttura in legno di circa 40 mq avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati realizzata sul terrazzo della sua abitazione“, era assimilabile ad una tettoia e non ad un pergolato. Ciò perché tale struttura incideva sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili modeste, nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee.
Insomma: il pergolato è un’altra cosa, per l’urbanistica nel dettaglio una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore.
Il pergolato che si trasforma in tettoia e non in pergotenda
Nel caso di specie, la struttura in questione non è un pergolato poiché presenta una copertura non precaria e transitoria, rendendo necessario il permesso di costruire. Per dirimere ogni questione, Palazzo Spada ha escluso anche la possibilità che questo tipo di struttura possa essere ricondotta alla nozione di “pergotenda”, che è un mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, “con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso“.
Ultimi articoli
Edilizia 26 Maggio 2023
Decreto Bollette convertito in legge: semplificazione per gli impianti fotovoltaici
L’articolo 7-bis reca norme di semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici
Edilizia 24 Maggio 2023
Casetta sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire
Tar Liguria: una casetta in legno realizzata sull'estremità più alta di un tronco di palma non rientra nell'alveo dell'edilizia libera, se costituisce un vero e proprio manufatto caratterizzato anche da una struttura portante e non ha carattere temporaneo, ma stabile e duraturo
Edilizia 19 Maggio 2023
Modifica destinazione d’uso con manutenzione straordinaria e controllo relativo alla CILA
Consiglio di Stato: anche dopo il Decreto Semplificazioni, per il Testo Unico Edilizia le modifiche di destinazione d'uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria assentibili con CILA sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee.
Edilizia 17 Maggio 2023
Sanatoria edilizia: lo stretto legame con lo stato legittimo
L'attivazione delle procedure per l'accertamento di conformità presuppone la conoscenza dello stato legittimo e quello in cui si trova l'immobile