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Recinzione con pali in legno e rete metallica, quale titolo abilitativo ci vuole?

Tar Toscana: la recinzione con pali in legno e rete metallica senza opere murarie non richiede alcun titolo e può essere realizzata in edilizia libera Con la sentenza 1035/2018 il Tar Toscana è intervenuto per ribadire il principio secondo cui per una recinzione con pali in legno e rete metallica, senza opere murarie, non è necessaria la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) o la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), il permesso di costruire o altro titolo edilizio: rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata per la propria sicurezza.

Data:
24 Agosto 2018

Tar Toscana: la recinzione con pali in legno e rete metallica senza opere murarie non richiede alcun titolo e può essere realizzata in edilizia libera

Con la sentenza 1035/2018 il Tar Toscana è intervenuto per ribadire il principio secondo cui per una recinzione con pali in legno e rete metallica, senza opere murarie, non è necessaria la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) o la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), il permesso di costruire o altro titolo edilizio: rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata per la propria sicurezza.

Al contrario, la realizzazione di muri di cinta, cordoli in calcestruzzo o simili necessitano di un titolo edilizio (CILA/SCIA o permesso di costruire), a seconda della loro entità e dell’impatto, per dimensioni e tipologia, che generano sull’ambiente circostante in termini di trasformazione urbanistica o edilizia.

Il caso in breve

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro l’ordine di demolizione del Comune, giunto dopo la segnalazione della Polizia Municipale, delle seguenti opere abusive così descritte:

  • una recinzione con pali di sostegno in legno e rete metallica
  • un cancello a corredo di detta recinzione
  • una struttura ombreggiante realizzata con pali in legno e cannicci.

Il ricorrente impugnava, inoltre, una successiva ordinanza del Comune emessa a sei anni di distanza dalla precedente che, a seguito di una segnalazione di agenti del Corpo Forestale dello Stato, ingiungeva la demolizione delle seguenti opere:

  • fioriere realizzate con blocchi di tufo
  • struttura ombreggiante realizzata all’epoca con telaio in legno ed avente copertura
  • barbecue in muratura
  • serbatoi idrici in pvc collegati da tubazione in pvc a costituire impianto di irrigazione a servizio della proprietà
  • tre serbatoi per accumulo idrico in pvc
  • manufatto in legno adibito a ripostiglio.

Conclusioni del Tar Toscana

I giudici del Tribunale amministrativo della Toscana hanno stabilito che il ricorso principale in relazione alla recinzione con pali di sostegno in legno e rete metallica è fondato in base al seguente motivo:

La recinzione realizzata con pali di sostegno in legno e rete metallica costituisce attività che non richiede neanche la DIA perché rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata al fine di escludere l’accesso di estranei; solo laddove vi fosse stata la realizzazione di un sostegno in muratura sarebbe stato necessario munirsi di un titolo abilitativo.

Avendo, pertanto, i ricorrenti esercitato una facoltà riconducibile al diritto dominicale e priva di rilievo sul piano edilizio l’ordinanza di demolizione è un provvedimento illegittimo in quanto privo di qualsiasi base normativa.

Viene respinto, invece, il ricorso relativo alla successiva ordinanza di demolizione poiché le opere segnalate dal Corpo Forestale dello Stato hanno tutte una rilevanza sul piano urbanistico ed essendo state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale necessitavano di permesso di costruire contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.

Ultimo aggiornamento

24 Agosto 2018, 10:12