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Tettoie e pergotende: chiarimenti sulle differenze dimensionali

Tar Campania: gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di una certa entità Tettoie e pergotende sono realizzabili liberamente o serve il permesso di costruire? Il tema è stato affrontato – ancora una volta – nella sentenza n.

Data:
16 Gennaio 2019

Tar Campania: gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di una certa entità

Tettoie e pergotende sono realizzabili liberamente o serve il permesso di costruire? Il tema è stato affrontato – ancora una volta – nella sentenza n. 58/2019 del 4 gennaio scorso del Tar Campania, dove si evidenzia l’importanza delle dimensioni.

Tettoie e pergotende: se troppo grandi, serve il permesso

I giudici campani, nella loro disamina, sono molto chiari: “gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi (…) possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensionirendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono“.

Pertanto, tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di una certa entità, cioè quando possono arrecare una visibile alterazione dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite e non possono ritenersi ricomprese, in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale.

Se c’è trasformazione edilizia non c’è edilizia libera

Il caso di specie può essere di ottimo esempio, in quanto le strutture sono opere che attuano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le apprezzabili caratteristiche dimensionali (mq 18, mq 27 e mq 36) e anche perché manca la funzione di semplice decoro, arredo e riparo.

Per definitiva chiarezza, segnaliamo l’elenco completo delle opere per le quali era stata ordinata la demolizione, con ricorso poi respinto dal Tar:

  1. tettoia lato est del fondo (foglio 7 particella 291), delle dimensioni in pianta pari a m. 2.00×5,00×2,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, allo stato ultimata ed in uso ad angolo cucina e lavatoio;
  2. tettoia antistante lato ovest tettoia indicata al punto uno, delle dimensioni in pianta pari a m. B.00×3,00×2,710h, composta da una struttura portante in ferro e copertura a doppia falda in tegole di cotto, allo stato ultimata ed in uso con tavoli e sedie;
  3. corpo di fabbrica terraneo angolo sud-est del fondo individuato al foglio 7 particella 291, delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00×4,00×2,30h, composto da muratura portante e copertura in lamiera termoisolante, allo stato ultimato ed in uso a deposito vario;
  4. tettoia lato ovest predetto corpo di fabbrica indicato al punto tre, delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00×9,00×2,00h, composta da muratura portante e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
  5. tettoia antistante lato nord predetta tettoia indicata al punto quattro, delle dimensioni in pianta pari a m. 9,00×4,00×3,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
  6. corpo di fabbrica impegnante l’area ovest del foglio 7 particella 912 e compresa tra le particelle 910 e 911, delle dimensioni in pianta pari a m. 5,110×9,00×3,30h, composta da muratura e vetrate con copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a cucina e bagna. Per tale corpo di fabbrica risulta presentata richiesta di condono ai sensi della L 329/03 prot. 40272 per un geme di pertinenza box auto, pertanto fermo restando l’ammissibilità della richiesta, risulta diverso utilizzo in contrasto con la predetta richiesta di condono.

Glossario dell’edilizia libera: non è ancora dirimente al 100%

In ogni caso, appare evidente che il DM 2 marzo 2018 non ha chiarito completamente la questione: allo stato attuale, cioè, non è possibile avere la certezza che gli interventi elencati siano automaticamente assimilabili ad opere di edilizia libera. Nel Glossario, le pergotende sono infatti ricomprese tra le opere di edilizia libera mentre per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire (tra cui le tettoie) e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.

Quindi: una pergotenda, di base, è attività di edilizia libera ma il problema è la definizione univoca di pergotenda (che non c’è nelle 42 definizioni standard), così come il limite non è sempre quantificabile. Diverso il caso della tettoia, per cui una definizione c’è: “elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali“.

Ultimo aggiornamento

16 Gennaio 2019, 19:53