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Un soggetto terzo può sollecitare l’amministrazione a verificare una SCIA?

Una sentenza del Tar Calabria chiarisce che solo il terzo che soddisfa un suo interesse commerciale è legittimato a sollecitare la verifica di titoli edilizi da parte dell’amministrazione Non può essere considerato ‘interessato’ a sollecitare l’esercizio delle verifiche che spettano all’Amministrazione nei confronti di una SCIA edilizia un soggetto terzo, se non è presente un suo interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso.

Data:
22 Marzo 2018

Una sentenza del Tar Calabria chiarisce che solo il terzo che soddisfa un suo interesse commerciale è legittimato a sollecitare la verifica di titoli edilizi da parte dell’amministrazione

Non può essere considerato ‘interessato’ a sollecitare l’esercizio delle verifiche che spettano all’Amministrazione nei confronti di una SCIA edilizia un soggetto terzo, se non è presente un suo interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso.

Così si è espresso il Tar Calabria nella sentenza n. 630/2018 in merito alla questione della legittimazione e dell’interesse in capo ad una società A a sollecitare le verifiche spettanti all’Amministrazione nei confronti di una SCIA edilizia presentata da una società B.

Il caso

La società A, titolare di un distributore di carburanti situato a circa 1,5 km di distanza da quello della società B, ricorre al Tar competente al fine di accertare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, ferma rispetto alle diffide formulate per l’esercizio dei poteri inibitori e/o di annullamento in autotutela dei titoli autorizzativi relativi ad un impianto di distribuzione di carburanti di proprietà della società B, per ritenute illegittimità procedimentali.

La società A, ricorrente, dichiara di agire nella finalità di “contestare la sussistenza dei presupposti dell’attività segnalata quale terzo ai sensi del comma 6-ter dell’art.19 della legge 241/1990, sollecitando le verifiche spettanti al comune a fronte di segnalazione di un’attività privata per esso lesiva e, attesa l’inerzia, proponendo l’azione ex art.31 del cod. proc. amm.

art. 31 c.p.a. (codice del processo amministrativo) – all. dl 104/2010

Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, (1) chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

art.19 comma 6-ter – legge 241/1990

La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La sentenza del Tar

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria hanno rigettato il ricorso. Essi hanno rilevato che “non essendo stata impugnata nei termini, insieme ai contestati titoli edilizi, il titolo commerciale (l’autorizzazione petrolifera) dell’impianto e non essendoci un’ipotesi di illegittimità derivata ad effetto caducante (ndr estensione automatica dell’annullamento dell’atto presupposto a quello consequenziale), non potesse ravvisarsi, nella specie, il requisito legittimante della vicinitas “commerciale” e dell’interesse ad agire“.

Secondo il Tar, la mancata impugnazione del titolo commerciale fa ritenere la carenza di interesse (e di legittimazione) in capo alla ditta ricorrente anche a chiedere che venga accertato e dichiarato che l’Amministrazione, con il suo silenzio a seguito delle diffide della stessa, è venuta meno ai suoi obblighi.

Quindi i giudici di primo grado hanno ritenuto che non può essere considerato “interessato” a sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione nei confronti di una S.C.I.A. edilizia e, in caso di inerzia, ad esperire l’azione di cui all’art.31, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. amm., ai sensi dell’art.19, comma 6-ter della legge n.241 del 1990, il terzo allorquando l’eventuale accoglimento dell’azione non possa soddisfare l’interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso; ciò a fronte della mancata impugnazione del titolo commerciale – su cui peraltro l’amministrazione, allo stato, non ha inteso esercitare il discrezionale ed autonomo potere di autotutela – ed a fronte dell’intervenuto rilascio temporaneo, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della licenza di esercizio relativa all’impianto ai fini fiscali.

Ultimo aggiornamento

22 Marzo 2018, 04:33